Codice di Procedura Civile art. 669 duodecies - Attuazione (1).


Attuazione (1).

[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [2930, 2931, 2933 1 c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-ter, 669-quater, 669-quinquies] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [610, 613], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

(1) La sezione (comprendente gli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies ) è stata inserita dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. L' art. 92 stabilisce inoltre: « Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti ». L'art. 90, comma 1, l. n. 353, cit., come sostituito dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534, estende ulteriormente l'applicabilità delle disposizioni ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

Inquadramento

L'art. 669-duodecies disciplina forme, competenze e contenuti dei provvedimenti di attuazione, rinviando, per i sequestri, agli artt. 677 e ss. e, per i provvedimenti aventi ad oggetto somme di danaro, alle disposizioni in tema di esecuzione forzata. Per le cautele contenenti ordini di consegna, rilascio, fare e non fare, le modalità di attuazione sono, invece, determinate dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, chiamato altresì a risolvere le relative difficoltà o contestazioni.

Le forme di attuazione, la competenza e i rapporti col giudizio di merito

L'art. 669-duodecies ha realizzato una disciplina uniforme della fase di attuazione dei provvedimenti cautelari non seguiti dalla spontanea esecuzione dei loro destinatari. La norma in esame, così, dapprima fa salva la speciale disciplina di esecuzione dei sequestri di cui agli artt. 677 e ss., quindi, per l'attuazione delle cautele aventi ad oggetto somme di danaro, rinvia alle disposizioni in tema di esecuzione forzata (“in quanto compatibili”), mentre, per le misure relative ad obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare, rimette alle modalità attuative determinate dal medesimo giudice che abbia emanato il provvedimento. A quest'ultimo organo spetta altresì di risolvere difficoltà o contestazioni insorte nel corso dell'attuazione.

Ben si spiega in giurisprudenza che l'attuazione costituisce non un separato procedimento esecutivo, ma unicamente una fase del procedimento cautelare (Cass. III, n. 15761/2014).

Come risulta dalla stessa utilizzazione del termine «attuazione» nella rubrica dell'art. 669-duodecies in luogo del termine «esecuzione», il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari — ed in specie dei provvedimenti exart. 700, in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474, titolo esecutivo.

Fra tali provvedimenti, l'art. 669-duodecies, distingue, prescindendo dai sequestri, fra: a) provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare; b) provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro. Riguardo a questi ultimi la suddetta disposizione stabilisce che l'attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due è previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalità e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficoltà o contestazioni. Sono invece riservate alla cognizione del giudice di merito le altre questioni.

Si è di recente chiarito che l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art.669-duodecies, con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento (Cass. III, n. 27392/2022).

L'attuazione dei suddetti provvedimenti avvia, pertanto, come detto, soltanto una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (inteso non come giudice persona fisica che ha pronunciato la misura, bensì come ufficio giudiziario, di cui egli fa parte: Cass. III, n. 443/2005; Cass. III, n. 5010/2008) ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato. E la sua esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non può che appartenere al giudice che lo ha emesso

Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l'attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell'esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilità, il sistema delle opposizioni esecutive (Cass. III, n. 5010/2008).

In ordine alla individuazione del giudice competente per l'attuazione, si ripropongono gli interrogativi, affrontati pure in relazione alla competenza in tema di revoca o modifica, allorché la misura cautelare sia stata concessa dal collegio in sede di reclamo. Anche qui sembra da preferire la soluzione che rimette al collegio la competenza a decidere sulla attuazione del provvedimento emanato all'esito del reclamo, in considerazione della natura sostitutiva del gravame cautelare. Raffrontando la formula qui adoperata con quella inserita nel novellato art. 669-decies, nessuna inequivoca differenza lessicale pare invero correre tra l'emanare il provvedimento cautelare ed il provvedere sull'istanza cautelare, semanticamente abbracciando entrambe le locuzioni pure la pronuncia di un provvedimento negativo.

Mentre, tuttavia, il procedimento volto alla revoca o alla modifica del provvedimento cautelare, ex art. 669-decies, è stato adeguato alle nuove fattispecie di facoltatività del giudizio di merito, contemplando, pertanto, la competenza del giudice della cautela proprio per i casi in cui la causa di cognizione piena non sia stata neanche iniziata, l'art. 669-duodecies sull'attuazione delle misure manca di analoga previsione, tuttora postulando che “ogni altra questione” (diversa, cioè, da quelle concernenti gli aspetti materiali dell'attuazione) vada “proposta nel giudizio di merito”; perciò, la parte che, nel corso dell'attuazione di un provvedimento anticipatorio, voglia contestare l'esistenza del diritto cautelato, l'opportunità della cautela, o anche soltanto singoli atti dell'esecuzione (escludendosi l'esperibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615 ss.), dovrà necessariamente prima accollarsi l'onere di impiantare il giudizio di merito.

Rimangono contrasti sulla questione della reclamabilità dei provvedimenti resi in sede di attuazione delle misure cautelari. Invero, un provvedimento di attuazione che detti modalità eccessivamente limitative della misura in precedenza concessa, o che, all'inverso, rigetti il ricorso exart. 669-duodecies, può equivalere o ad una revoca della cautela stessa, o ad una reiezione dell'istanza originaria, giustificando l'esigenza del reclamo al collegio avverso il provvedimento lato sensu attuativo. È forse peraltro corretto concludere per la reclamabilità delle decisioni emanate ex art. 669-duodecies a seconda dello specifico contenuto di volta in volta assunto dal provvedimento (in dottrina, Barberio, 2637)

Un esplicito riconoscimento dell'ammissibilità del reclamo aventi ad oggetto i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari è stato, peraltro, operato dalla Cassazione (Cass. III, n. 4497/2009).

Anche relativamente alla pronuncia sulle spese è stata affermata la reclamabilità del provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669-duodecies  (Cass. II, n. 10758/2019).

Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari, né nelle pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti, avendo detti provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, exart. 111 Cost. (Cass. III, n. 24543/2009).

Si è parimenti ritenuto inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugnava, per violazione dell'art. 669-duodecies, il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che aveva pronunciato il provvedimento cautelare, trattandosi soltanto di un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario (Cass. VI-2, n. 12893/2017).

Bibliografia

Aiello - Giacobbe, Guida ragionata i provvedimenti cautelari, Milano, 1996; Barberio, Sulla reclamabilità dei provvedimenti di attuazione delle misure cautelari, in Giur. mer. 2006, 12, 2637 ss.; Barletta, Caponi, Provvedimenti cautelari e azioni possessorie, in Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in Foro it. 2005, V, 136 ss.; Celeste, Il nuovo procedimento cautelare civile, Milano, 2010; Cirulli, 1995, Il reclamo avverso i provvedimenti cautelari, in Giur. mer. 1995, 1, 172 ss.; Dalmotto, Eccezioni alla monocraticità cautelare del tribunale e competenza per il reclamo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1997, 4, 1101 ss.; Dalmotto, Il rito cautelare «competitivo”, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 1, 267 ss.; De Matteis, La riforma del processo cautelare, Milano, 2006; Giordano, Contenuto dei ricorsi cautelari ante causam e strumentalità c.d. attenuata, in Corr. mer. 2006, 1278 ss.; Giordano, Qualificazione del provvedimento cautelare e obbligo di instaurare il giudizio di merito, in Giur. mer. 2008, 1, 155 ss.; Iannicelli, Domanda cautelare in corso di causa ed incompetenza del giudice di merito, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 745 ss.; Iofrida - Scarpa, I nuovi procedimenti cautelari, Milano, 2006; Lombardi, Sulla tutela del terzo in sede di reclamo cautelare, in Giust. civ. 2001, 11, 2797 ss.; Querzola, Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di "provvedimento anticipatorio”, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 787 ss.; Salciarini - Scarpa, I procedimenti cautelari. Questioni processuali, Milano, 2010; Saletti, Il processo cautelare, oggi, in Riv. dir. proc. 2014, 541 ss.; Sapone, Litisconsorzio necessario e procedimenti cautelari, in Giur. mer. 2008, 7-8-, 2096 ss.; Tarzia, Saletti, Processo cautelare, in Enc. dir., App. aggiorn., V, Milano, 2002, 837 ss.

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