Codice di Procedura Civile art. 685 - Vendita delle cose deteriorabili.

Rosaria Giordano

Vendita delle cose deteriorabili.

[I]. In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [529 ss.].

[II]. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Inquadramento

Se il sequestro ha ad oggetto beni deteriorabili, il giudice, può disporre la vendita degli stessi, dopo la quale il sequestro avrà ad oggetto il denaro ricavato dalla medesima che potrà peraltro essere assegnato al creditore solo dopo il pignoramento (Andrioli, IV, 1964, 211).

Il provvedimento non avendo natura decisoria né definitiva non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 9687/1995).

Conversione dell'oggetto del sequestro di beni deteriorabili

Se il sequestro ha ad oggetto beni deteriorabili, onde evitare la perdita della garanzia patrimoniale per il creditore, il giudice, in sede di concessione della misura o con successivo provvedimento, può disporre la vendita degli stessi, dopo la quale il sequestro avrà ad oggetto il denaro ricavato dalla medesima che potrà peraltro essere assegnato al creditore solo dopo il pignoramento (Andrioli, IV, 1964, 211).

Casistica

Deve disposta la vendita di una nave sottoposta a sequestro da più di tre anni di cui sia accertato lo stato di innavigabilità ed il grave stato di pericolo che potrebbe derivare da un ulteriore deterioramento della sua struttura e dal suo affondamento in acque portuali (Trib. Salerno 22 luglio 1993, Dir. maritt., 1995, 220).

Nel caso di nave sequestrata sussiste il pericolo della deteriorazione (intesa come conservazione materiale), previsto dall'art. 685, quando risulta che il proprietario-armatore ha abbandonato la nave e che la stessa, in procinto d'essere abbandonata anche dall'equipaggio, costituisce, se non mantenuta in armamento, un pericolo nel porto (Trib. Catania 13 marzo 1986, Dir. maritt., 1987, 348).

Ai fini di un giudizio di deteriorabilità, l'azienda rappresenta, infatti, un complesso di beni organizzato, di diversa natura e consistenza, non unitariamente apprezzabile, dovendo, se mai, tale valutazione, essere formulata con riferimento ai singoli beni aziendali (Trib. Modena 10 febbraio 2006).

Regime del provvedimento

Il provvedimento col quale il giudice, in caso di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, — non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio — non è impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 9687/1995).

Bibliografia

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