Codice di Procedura Civile art. 691 - Contravvenzione al divieto del giudice.


Contravvenzione al divieto del giudice.

[I]. Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [1171 2, 1172 c.c.] contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [612 ss.].

Inquadramento

Il procedimento di denuncia di nuova opera o di danno temuto si articola in due fasi: la prima, introdotta con ricorso al giudice del luogo dove è posto l'immobile, ovvero al giudice della causa di merito già pendente, è diretta alla pronuncia di un provvedimento cautelare, emesso in contraddittorio, ovvero inaudita altera parte ex art. 669-sexies; la seconda, ormai eventuale, consistente in un ordinario giudizio, di natura possessoria o petitoria, rivolta ad accertare l'esistenza della situazione giuridica per la cui tutela era stato chiesto quel provvedimento.

Inosservanza del provvedimento del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, ai sensi dell'art. 691, dispone, determinandone le modalità, il ripristino della situazione di fatto preesistente, mediante la demolizione delle opere realizzate, a spese della parte che ha contravvenuto all'ordine di sospensione. L'attuazione coattiva dell'ordinanza non deve, dunque, essere effettuata necessariamente nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare di cui agli artt. 612 ss., potendo le modalità di esecuzione essere stabilite dallo stesso giudice del procedimento cautelare (Cass. II, n. 3552/1972). Competente per l'ordine di rimessione in pristino è il giudice adito con la denuncia (Cass. II, n. 1036/1967), ovvero il giudice della causa di merito, se questa pende davanti a lui (Cass. II, n, 2213/1961).

L'art. 691 riguarda la sola disciplina dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, e non è invece applicabile in ipotesi di mancata esecuzione di un'ordinanza di reintegrazione nel possesso, richiamandosi, per i procedimenti possessori, le norme di cui agli artt. 669-bis e segg. nei limiti della compatibilità (Cass. II, n. 950/2013). Il provvedimento reso ai sensi dell'art. 691 non ha carattere decisorio, e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. II, n. 1779/1993; Cass. II, n. 6374/1992).

Bibliografia

Basilico, La denuncia di danno temuto: il procedimento, in Riv. dir. CIV. 2005, 2, 297 ss.; Giusti-Scarpa, Le azioni possessorie e di nunciazione, Commentario al Codice civile Schlesinger, Milano, 2015.

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