Codice di Procedura Civile art. 698 - Assunzione ed efficacia delle prove preventive.

Antonio Scarpa

Assunzione ed efficacia delle prove preventive.

[I]. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

[II]. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

[III]. I processi verbali [126, 130] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Inquadramento

L'art. 698, relativo alle modalità di assunzione e all'efficacia delle prove preventive, richiama la generale disciplina dei modi di assunzione di cui agli artt. 191 ss., elabora la cd. facoltà di contestazione delle risultanze dell'istruzione preventiva e contempla il provvedimento di ammissione della prova raccolta.

Profili generali

L'ammissione del processo verbale delle prove preventive, che condiziona l'utilizzabilità della stessa per l'accertamento dei fatti di causa, non presuppone un provvedimento formale, essendo sufficiente la materiale acquisizione agli atti del giudizio di merito (Cass. II, n. 23693/2009; Cass. II, n. 17990/ 2004). I mezzi istruttori espletati in via preventiva non sono, invero, utilizzabili fino a quando non vengano ammessi nel giudizio di merito: dopo la dichiarazione di ammissibilità, essi invece acquistano lo stesso valore degli «atti di istruzione» ordinari e vanno inseriti, in quanto tali, nel fascicolo di ufficio (art. 168) (Cass. II, n. 4139/2001). Il loro ingresso nel processo non forma, perciò, oggetto di un onere delle parti — le quali anzi sono prive di ogni potere dispositivo, in forza del principio di «acquisizione» — ma di un obbligo del giudice.

Condizione sostanziale di utilizzabilità del verbale delle prove preventive è che la parte che lamenti l'irritualità della relativa acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze delle indagini sia posta in grado di contraddire in merito ad esse. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 698, il giudice, dinanzi al quale sia invocato un precedente atto di istruzione preventiva, ha il potere-dovere di esercitare il controllo di legittimità sull'esistenza, o meno, delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'assunzione della prova (Cass. II, n. 1134/1993).

L'art. 698 conferma che il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, precisando che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito (Cass. II, n. 17058/2005).

L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio , formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non ha effetto nel giudizio di merito poi instaurato, non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva (Cass. II, n. 24490/2022).

Viceversa, quanto al procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un'eccezione in quella cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall'eccezione, in quanto essa incide sul “thema decidendum” ed è, dunque, esaminabile dal giudice (Cass. II, n. 2222/2022).

Bibliografia

Ansanelli, Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 4, 1245 ss.; Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione preventiva, in Giur. it. 1999, I, 4, 693 ss.; Corsini, La reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di istruzione preventiva, in Riv. dir. lav. 2008, 4, 782 ss.; Granata, Limitazione della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. al solo provvedimento di rigetto della domanda di istruzione preventiva, in Giust. civ. 2009, 11, 2357 ss.; Pisanu, Tentativo di conciliazione e sanzioni processuali, nel quadro dell'art. 696-bis c.p.c., in Giur. mer. 2011, 1, 104 ss.; Romano, Questioni sparse in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Banca borsa tit. cred. 2009, 1, 51 ss.; Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 3, 957 ss.; Scibetta, Il nuovo art. 696-bis c.p.c.; la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Giur. mer. 2006, 2, 267 ss.

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