Codice di Procedura Civile art. 713 - [Provvedimenti del presidente] 1[Provvedimenti del presidente]1 [[I]. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [71 1]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore [168-bis] e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [714] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [419 1 c.c.] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili2.] [[II]. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato [71 1] al pubblico ministero.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [2] La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta. InquadramentoSi riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento. Il Presidente del tribunale comunica il ricorso al P.M. che può chiederne il rigetto in limine litis: peraltro, a seguito di Corte cost. n. 87/1968 su tale istanza deve provvedersi nel contraddittorio con il ricorrente. In mancanza di tale richiesta di rigetto, il Presidente nomina con decreto il giudice istruttore e fissa l'udienza cui dovranno comparire l'istante, l'interdicendo o inabilitando, ed i parenti e affini che potrebbero fornire elementi utili per la decisione. Tuttavia tali soggetti non sono parti necessarie sicché, ove se ne denunci la mancata partecipazione al procedimento, in sede di impugnazione dovranno essere indicati elementi per i quali gli stessi avrebbero potuto fornire informazioni decisive (Cass. n. 2218/1989). Il decreto va poi comunicato al p.m., in quanto parte necessaria del procedimento: tale comunicazione è sufficiente ad evitare ogni nullità del giudizio, a prescindere dalla concreta partecipazione del p.m. (Cass. n. 1023/1982). Rigetto su richiesta del P.MNell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto da un soggetto diverso dal p.m., il Presidente ne ordina la comunicazione allo stesso. Nella formulazione originaria della norma in esame, se il p.m. lo chiedeva ciò determinava il rigetto immediato del ricorso, con decreto inaudita altera parte. Peraltro, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua da Corte Cost. n. 87/1968, sicché è necessario provvedere nel contraddittorio tra le parti. Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaIl Presidente ove ritenga di disporre la prosecuzione del procedimento per l'istruttoria sulla domanda, nomina con decreto il giudice istruttore e fissa la comparizione davanti allo stesso del ricorrente, dell'interdicendo o inabilitando, e delle persone legate da vincoli di parentela o affinità indicate in ricorso che possano fornire informazioni utili. Il ricorso ed il decreto devono essere notificati ai predetti soggetti nel termine indicato nel decreto stesso. Peraltro, poiché i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando, che devono essere indicati nel ricorso introduttivo, ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità di parte in senso proprio, avendo un compito consultivo, per fornire al giudice utili informazioni, l'omissione di detta indicazione e notificazione, oltre che suscettibile di sanatoria, quando i predetti soggetti vengano comunque ascoltati nel corso dell'istruttoria, può essere denunciata, in sede d'impugnazione, solo se abbia implicato la mancata audizione di congiunti od affini verosimilmente in grado di offrire decisivi elementi di convincimento (Cass. n. 2218/1989). Invero, l'omessa citazione o escussione di alcune delle persone alle quali il presidente del tribunale abbia disposto che siano notificati il ricorso ed il decreto previsti dalla disposizione in esame, perché esprimano il proprio parere in ordine alla domanda di interdizione, non comporta l'improcedibilità del ricorso e neppure la nullità del processo, potendo soltanto incidere eventualmente sulla sufficienza dell'istruttoria esperita ai fini della decisione (Cass. n. 4650/1979). Comunicazione al P.M.Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato al pubblico ministero, che in detti procedimenti ove non attore riveste il ruolo di interveniente necessario ex art. 70. Peraltro, anche con riferimento al procedimento in esame, la S.C. ha ribadito il principio per il quale al fine dell'osservanza delle norme che prevedono in un determinato procedimento l'intervento obbligatorio del p.m. è sufficiente che quest'ultimo venga informato del procedimento medesimo e così posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto non partecipi alle udienze ovvero non prenda conclusioni (Cass. n. 1023/1982). BibliografiaBriguglio-Capponi (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova, 2007; Casaburi, Il nuovo processo di famiglia, in Giur. mer. 2006/3, 5 ss.; Cea, I processi di separazione e divorzio all'indomani della promulgazione della l. n. 80/2005, in Riv. dir. civ. 2006, II, 103 ss.; Cea, L'affidamento condiviso. Profili processuali, in Foro it. 2006, V, 100; Chiarloni (a cura di), Le recenti riforme del processo civile, II, Bologna, 2007; Cipriani, I provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole, Napoli, 1970; Cipriani, Dalla separazione al divorzio, Napoli, 1971; Cipriani, Sulla revoca del consenso per la separazione consensuale (ancora in difesa dell'art. 711 c.p.c.), in Riv. arb. 1994, 938 ss.; Ciprinia, Sulle domande di separazione, di addebito e di divorzio, in Foro it. 2002, I, 385; Cipriani, Processi di separazione e di divorzio, in Foro it. 2005, V, 140; Cipriani-Monteleone (a cura di), La riforma del processo civile, Padova, 2007; Danovi, Al via il “divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. dir. 2015, n. 6, 607; Danovi, Le nuove norme sui procedimenti di separazione e di divorzio, in Riv. dir. proc. 2005, 849; Giordano, Note processuali sulla legge in tema di divorzio c.d. breve, in Giust. civ. 2016, n. 3; Graziosi, Osservazioni sulla riforma dei processi di separazione e di divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 1113; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Lupoi, La riforma dei procedimenti della crisi matrimoniale: profili sistematici e fase introduttiva, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 955; Lupoi, Aspetti processuali della normativa sull'affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2006, 1063; Mandrioli, I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1953; Mandrioli, Il « rito ambrosiano » nei giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir. 1994, 215 ss.; Pagano, Modifica dell'art. 710 del cod. di proc. civ. in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi, in Nuove leggi civ. comm. 1989, 367 ss.; Salvaneschi, Provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme, in Riv. dir. proc. 1994, 1063 ss.; Salvaneschi, Alcuni profili processuali della legge sull'affidamento condiviso, in Riv. dir. proc. 2006, 1292; Salvaneschi, La Corte Costituzionale modifica la competenza nei giudici di divorzio, in Riv. dir. proc. 2009, 491; Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della disciplina e aspetti problematici, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 1079; Tommaseo, Nuove norme per i giudizi di separazione e di divorzio, in Fam. e dir. 2005, 231; Tommaseo, La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006), in Fam. e dir. 2006, 7 ss.; Tommaseo, Dichiarate parzialmente illegittime le regole sul foro competente per i giudizi di divorzio: una sentenza scontata o un'occasione perduta?, in Fam. e dir. 2008, 669. |