Codice di Procedura Civile art. 714 - [Istruzione preliminare] 1[Istruzione preliminare]1 [[I]. All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero [70 1 n. 3], procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile)2.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [2] Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. InquadramentoSi riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento. È fondamentale, per la decisione, l'esame personale da parte del giudice dell'interdicendo o dell'inabilitando (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840). È stato ribadito che è imprescindibile l'adempimento istruttorio dell'esame dell'inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell'individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853). È discusso se l'omessa partecipazione del p.m. all'esame determini la nullità della conseguente decisione ex art. 158 (Cass. n. 11175/2003) ovvero nessuna conseguenza laddove al P.M. sia stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza (Cass. n. 3708/2008). L'istruttoria proseguirà mediante l'audizione informale delle persone citate quali informate dei fatti ovvero quelle che, esercitando i propri poteri istruttori ex art. 419 c.c., il giudice ritenga opportuno ascoltare (Andrioli IV, 361). Di regola viene inoltre svolta una consulenza medico-legale per accertare le condizioni mentali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Esame dell'interdicendo o dell'inabilitandoL'esame in udienza dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte del giudice istruttore, in presenza del p.m., ha una valenza fondamentale per la formazione del convincimento ai fini della decisione, in considerazione della natura e delle finalità del procedimento. In sede applicativa si è ritenuto, quindi, che il giudice può fondare il suo convincimento sull'infermità mentale dell'interdicendo anche sulla base del solo esame di quest'ultimo (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840). E' stato ribadito che è imprescindibile l'adempimento istruttorio dell'esame dell'inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell'individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853). È discussa, anche nella giurisprudenza di legittimità, la necessità che il p.m. partecipi effettivamente all'esame. Invero, secondo un primo e più rigoroso orientamento, l'intervento del p.m. all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del p.m., e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715, con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158, il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del p.m., rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cass. n. 11175/2003). In accordo con un'altra posizione, affermata dalla S.C., invece, nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla (Cass. n. 3708/2008). Si è osservato, sul punto, che nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del p.m. all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, in quanto la reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715, non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione (Cass. n. 15346/2000). In sede di merito si è ritenuto che nei casi in cui si debba procedere all'esame dell'interdicendo al di fuori della circoscrizione del tribunale per impedimento o rifiuto dell'interdicendo medesimo a comparire, trovano applicazione le regole generali vigenti in materia di prova delegata ai sensi dell'art. 203, trattandosi di un mezzo di prova tipico previsto dal legislatore nei procedimenti in materia di capacità delle persone (Trib. Nola I, 11 ottobre 2006, in Giur. Merito. 2008, n. 2, 378, nt. Amendolagine). Analogamente, si è evidenziato che nel corso del giudizio di interdizione, qualora l'interdicendo si trovi ricoverato in un centro di cura fuori dalla circoscrizione del tribunale ed abbia difficoltà a muoversi, il giudice istruttore può delegare il suo esame al giudice del luogo ove si trova il centro di cura (Trib. S. Maria Capua Vetere, 30 aprile 1996, in Gius, 1996, 3106). È stato ribadito che è imprescindibile l'adempimento istruttorio dell'esame dell'inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell'individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853). Audizione delle persone citate ed assunzione di informazioni ex art. 419 c.c.L'istruttoria si svolge, inoltre, attraverso l'esame delle persone citate a comparire, esame volto ad acquisire ulteriori informazioni sul grado di infermità del soggetto interdicendo o inabilitando nonché sull'opportunità della pronuncia richiesta (Poggeschi, 85). Tale esame è informale e non richiede la prestazione del giuramento né l'articolazione specifica dei fatti oggetto di esame (Andrioli, IV, 361). Deve inoltre escludersi la necessaria presenza di un avvocato (Sorace, 971). Il giudice può, inoltre, avvalersi dei poteri istruttori ex art. 419 c.c. e quindi disporre l'assunzione di informazione da altri soggetti o l'acquisizione di documenti, nonché disporre Ctu medico-legale volta all'accertamento dell'alterazione mentale dell'interdicendo o dell'inabilitando. BibliografiaBriguglio-Capponi (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova, 2007; Casaburi, Il nuovo processo di famiglia, in Giur. mer. 2006/3, 5 ss.; Cea, I processi di separazione e divorzio all'indomani della promulgazione della l. n. 80/2005, in Riv. dir. civ. 2006, II, 103 ss.; Cea, L'affidamento condiviso. 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