Codice di Procedura Civile art. 726 - [Domanda per dichiarazione di morte presunta] 1

Rosaria Giordano

[Domanda per dichiarazione di morte presunta]1

[[I]. La domanda per dichiarazione di morte presunta [58 1, 60 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [565 c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [320 1, 357 c.c.] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso [190 att.].]

[1]   Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49,  lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Si riporta, considerata la pendenza di procedimenti regolati dal regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, il testo delle disposizioni, corredato del relativo commento, anteriore all'abrogazione dell'articolo in commento.

Di regola la domanda volta alla dichiarazione di morte presunta — che non presuppone una previa declaratoria di assenza né, come autorevolmente affermato, la nomina di un curatore per lo scomparso (Andrioli, IV, 403) — può essere proposta decorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia del soggetto.

Nel ricorso devono essere indicati i presunti successori legittimi dello scomparso e coloro i quali, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obblighi per effetto della morte dello scomparso.

È discusso se il ricorso debba essere sottoscritto da un avvocato.

Presupposti sostanziali

In generale — salve le ipotesi correlate ad eventi eccezionali di cui all'art. 60 c.c. e previste dalla legislazione speciale — ai sensi dell'art. 58 c.c. è possibile richiedere la dichiarazione di morte presunta trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente.

L'ultimo comma dello stesso art. 58 c.c. precisa che la domanda può essere, decorso tale periodo di tempo, anche qualora non sia stata dichiarata previamente l'assenza del soggetto.

Dal sistema sembra doversi ritenere che la proposizione della domanda in esame neppure postuli la nomina di un curatore per lo scomparso ex art. 48 c.c. (Andrioli, IV, 403).

Competenza

La competenza per materia viene demandata al Tribunale che deciderà in composizione collegiale atteso l'intervento necessario ex art. 70 del p.m.

Quanto alla competenza per territorio l'art. 58 c.c. richiama le regole individuate dall'art. 48 c.c. per la scomparsa (v. commento all'art. 722).

Ricorso

Quanto ai soggetti legittimati a proporre la domanda, l'art. 58 c.c. richiama le previsioni dettate per il procedimento volto alla declaratoria di assenza dello scomparso dall'art. 50 c.c. (v. commento art. 722).

La norma in esame prevede che nel ricorso debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

È controverso in dottrina se il ricorso debba essere sottoscritto da un avvocato.

Secondo alcuni, in particolare, dovendo ricondursi il procedimento alla giurisdizione volontaria, non vi sarebbe onere di patrocinio (Vullo, 72).

Per altri, tuttavia, le forme contenziose che può assumere il procedimento in esame renderebbero necessario il patrocinio di un legale (Andrioli, 404).

Bibliografia

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