Codice di Procedura Civile art. 744 - Copie o estratti da pubblici registri.

Rosaria Giordano

Copie o estratti da pubblici registri.

[I]. I cancellieri [57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [745].

Inquadramento

La disposizione si limita a ribadire quanto già previsto dall'art. 743 (v. Comm.), ovvero il dovere di cancellieri e pubblici depositari (con la sola differenza che si tratta di quelli di pubblici registri) di spedire a chiunque ne faccia istanza copie ed estratti degli atti giudiziali da loro detenuti, anche qui sotto pena di danni e spese: pertanto appare pleonastica.

Dovere di spedizione dei cancellieri e dei pubblici depositari

La norma si limita a ribadire il principio già enunciato dall'art. 743, ossia l'obbligo di cancellieri e pubblici depositari di spedire a chiunque ne faccia istanza copie ed estratti degli atti giudiziali da loro detenuti, anche qui sotto pena di danni e spese, sicché ha carattere pressoché pleonastico.

Su un piano generale, la S.C. ha chiarito che se la copia di un documento ne riproduce per intero il contenuto e la copia parziale lo riproduce in parte, ma integralmente nella parte riprodotta, l'estratto riguarda invece parti del documento, scelte eliminando elementi considerati non essenziali in relazione all'interesse che la documentazione mira a soddisfare (Cass. n. 8332/1994). In sede applicativa si è ritenuto che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie hanno natura di atti pubblici sin dal momento del loro deposito presso le rispettive segreterie: pertanto, sussiste il diritto soggettivo alla presa visione e all'estrazione di copia delle stesse a opera di qualunque soggetto giuridico, tanto più per motivi scientifici inerenti alla diffusione della cultura giuridica (Trib. Torino II, 22 giugno 2010, n. 4291, in Guida dir., 2010, n. 43, 66, con nota di Castro).

Bibliografia

Civinini, I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1994; Comoglio, Decreto ex art. 745 c.p.c. Condanna della P.A. a un facere, in Nuova giur. civ. comm. 1987, I, 63 s.; Evangelista, Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti, in Enc giur., IX, Roma, 1988; Fazzalari, Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 330 s.; Jannuzzi-Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; Lanfranchi, La cameralizzazione del giudizio sui diritti, in Giur. it. 1989, IV, 33 s.; Martinetto, Copia e collazione di atti, in Nss. D.I., IV, Torino, 1964, 842 s.; Panzarola, Il procedimento per copia e collazione di atti pubblici (artt. 743 ss. c.p.c.), in Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari, a cura Lanfranchi, Torino, 2001, 293; Panzarola, Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti, in Enc giur., Agg., Roma, 2007; Petrucci, Copia e collazione di atti pubblici, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 636 s.; Trisorio Liuzzi, Copia e collazione di atti, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 400 s.; Verde, Sulla consultazione del fascicolo fallimentare e sul rilascio di copie degli atti, in Giust. civ. 1970, I, 1687.

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