Codice di Procedura Civile art. 748 - Forma della vendita.

Mauro Di Marzio

Forma della vendita.

[I]. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733, 734].

[II]. Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Inquadramento

Stabilendo che la vendita dei beni ereditari deve compiersi secondo le modalità previste per la vendita dei beni dei minori, la norma richiama gli artt. 733 e 734, che, a loro volta, integrano la previsione dell'art. 376 c.c., dettato in tema di vendita dei beni del minore soggetto a tutela, dell'interdetto, del minore emancipato e dell'inabilitato, quando non ne sia curatore il genitore.

Il tribunale, dunque, può — ma non necessariamente deve, come espressamente chiarisce l'art. 376 c.c. — stabilire che la vendita sia fatta all'incanto. Può, altrimenti, disporre che la vendita sia fatta a trattativa privata, ma deve sempre fissare il prezzo minimo, come si desume dall'art. 376 c.c. Il giudice, in definitiva, può, secondo la sua scelta discrezionale, autorizzare la vendita, tanto di mobili quanto di immobili, sia all'incanto che a trattativa privata, stabilendo comunque un prezzo minimo di vendita.

Naturalmente, le forme di cui agli artt. 733 e 734 possono essere utilizzate se l'atto da compiere è una vendita. In caso di autorizzazione al compimento di un atto diverso dalla vendita, le menzionate forme non trovano applicazione, e l'atto da compiere deve conformarsi a quanto stabilito nell'autorizzazione giudiziale.

Il rinvio alle norme in materia di vendita con incanto, per il tramite dell'art. 376 c.c., suscita la questione dei limiti di applicabilità, nella materia, delle disposizioni dettate per la vendita in sede di espropriazione forzata, su cui v. (Cass. n. 10778/1993; Cass. n. 10587/1995; Trib. Monza 18 ottobre 1994, Foro pad., 1995, I, 87).

Con il provvedimento autorizzativo il giudice può dare disposizioni su conservazione e reimpiego, ai sensi del comma 2 della disposizione in esame. Al riguardo è stato detto che la disposizione è quasi superflua « perché è evidente che l'autorizzazione è richiesta per un determinato scopo » (Satta, 1971, 62). Ancorché taluno intenda dette disposizioni come doverose, la lettera dell'art. 748, comma 2, non lascia dubbi che il giudice debba provvedere in tal senso solo « quando occorre ».

Bibliografia

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