Codice di Procedura Civile art. 754 - Apposizione d'ufficio.

Mauro Di Marzio

Apposizione d'ufficio.

[I]. L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti [414 ss. c.c.] e manca il tutore o il curatore;

3) se il defunto è stato depositario pubblico [2714 c.c.], oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

[II]. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

[III]. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Inquadramento

Secondo la norma in commento l'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio dal giudice o su richiesta del pubblico ministero se il coniuge del defunto a alcuno degli eredi è assente dal luogo. L'assenza, anche in questo caso, si ha quando gli interessati siano altrove, senza alcun riferimento all'istituto di cui all'art. 49 c.c.

Allo stesso modo, si procede d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e mancano il tutore o il curatore, a meno che il defunto non abbia disposto diversamente per testamento.

Infine, l'apposizione d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero trova applicazione se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. In questo caso, i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o sui locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti indicati. Regole particolari la legge detta per la sigillazione degli studi notarili (v. art. 233 d.lgs. n. 51/1998, che ha novellato l'art. 39 l. n. 89/1913; art. 25 r.d.l. n. 1737/1924, come modificato dall'art. 234 d.lgs. n. 51/1998).

L'apposizione dei sigilli è prevista poi nella procedura fallimentare: anche in tale ambito la sigillazione manifesta la propria natura essenzialmente cautelare volta ad impedire la sottrazione di beni appartenenti al patrimonio del fallito prima della redazione dell'inventario. L'art. 84 l. fall. (per la nuova disciplina v. art. 193 d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), anche nel testo attuale derivante dall'art. 70 d.lgs. n. 5/2006, ha difatti mantenuto ferma la previsione dell'obbligatoria apposizione dei sigilli, cui provvede tuttavia non più il giudice delegato, ma il curatore. Egli vi provvede secondo le regole del codice di rito, apponendo i sigilli sui beni esistenti tanto presso la sede dell'impresa quanto in altri luoghi nella disponibilità del fallito. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, è fatto rinvio all'art. 758.

Come è stato osservato, l'art. 754 regola situazioni non omogenee. Da un lato esso è volto ad assicurare la conservazione del patrimonio ereditario quando gli interessati non siano in grado di occuparsene direttamente, o perché assenti, o perché incapaci o interdetti. Il che costituisce riprova dell'esattezza dell'assunto che la sigillazione trova fondamento in una soluzione di continuità nell'amministrazione dei beni relitti. Dall'altro lato la disposizione in esame ha lo scopo di impedire che vengano dispersi oggetti pubblici o divulgate informazioni riservate. Perciò, « nelle prime due fattispecie normative si configura un'attività di supplenza mentre nella terza la cura degli interessi pubblici è esclusiva » (Grossi, 530). In ogni caso, però, il principio della domanda non può trovare applicazione ed occorre sempre e comunque procedere alla sigillazione (Grossi, 530).

Bibliografia

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