Codice di Procedura Civile art. 758 - Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.

Mauro Di Marzio

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.

[I]. Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

[II]. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice1 può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario [1731 c.c.] a norma degli articoli 532 e seguenti.

 

[1] V. sub art. 660.

Inquadramento

La sigillazione è talvolta esclusa per ragioni oggettive: in tal senso « oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli » sono quelli che non sono suscettibili di sigillazione in rerum natura ovvero che, per effetto della sigillazione, rimarrebbero esposti a pericoli (Grossi, 533). Non possono altresì sigillarsi i mobili « che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa »: dunque indumenti e mobilio indispensabili.

Per il caso che l'immobile sia abitato v. nel commento agli artt. 755 e 760.

Tra le cose che non possono essere assoggettate a sigillazione sono intuitivamente comprese le cose deteriorabili.

Merita in proposito chiarire che la nozione di « cose deteriorabili » accolta nella disposizione in commento non coincide con quella di cui si discorre nel codice civile, ove esse sono definite come « cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco » (art. 996 c.c.): qui si intendono come cose deteriorabili quelle consumabili contrapposte a quelle inconsumabili; nella disposizione in commento, invece, sono cose deteriorabili quelle che, nell'arco temporale della sigillazione, potrebbero, quantunque non utilizzate, veder pregiudicata la loro consistenza fisica ed il corrispondente valore economico per effetto di un intrinseco processo di degenerazione. Così, ad esempio, i capi d'abbigliamento, che sono cose deteriorabili ai sensi dell'art. 996 c.c., non lo sono, almeno di norma, nel senso voluto dall'art. 758, giacché essi non sono destinati a subire un processo di alterazione peggiorativa, tale da pregiudicarne il valore economico, nel tempo, generalmente contenuto, della sigillazione.

Il giudice, nel valutare se procedere alla vendita immediata, sentirà preferibilmente opinione degli interessati. La vendita immediata viene effettuata tramite commissionario ai sensi degli artt. 532 ss.

Bibliografia

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