Codice di Procedura Civile art. 761 - Accesso nei luoghi sigillati.

Mauro Di Marzio

Accesso nei luoghi sigillati.

[I]. Il giudice1 e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudic 2 disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

 

[1] V. sub art. 660.

[2] V. sub art. 660.

Inquadramento

Sotto il profilo penale la violazione dei sigilli è sanzionata dall'art. 349 c.p. La norma in commento completa il sistema di protezione delle cose sigillate: solo urgenti motivi riconosciuti dal giudice consentono di accedere ai luoghi sigillati, ai quali né il giudice stesso, né il cancelliere e neppure il custode nominato ai sensi dell'art. 659 possono accedere.

Delle operazioni di accesso disposto dal giudice deve essere redatto processo verbale.

È stato ritenuto che anche nel caso in esame il decreto di accesso ai locali possa essere pronunciato il giudice di pace, in caso di eccezionale urgenza, secondo quanto disposto dall'art. 752, comma 2 (Chizzini, 74).

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