Codice di Procedura Civile art. 767 - Alterazioni nello stato dei sigilli.

Mauro Di Marzio

Alterazioni nello stato dei sigilli.

[I]. L'Ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

[II]. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice1, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario [349 c.p.].

[1] V. sub art. 660.

Inquadramento

La disposizione in esame, la quale detta la condotta che l'ufficiale incaricato della rimozione deve mantenere, è da porre in relazione con la tutela penale dei sigilli, dettata dall'art. 349 c.p.

Di ogni attività si redige processo verbale (Satta, 1971, 78).

Bibliografia

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