Codice di Procedura Civile art. 781 - Notificazione del decreto di nomina.

Mauro Di Marzio

Notificazione del decreto di nomina.

[I]. Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente [528 2 c.c.] è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto [193 att.].

Inquadramento

Funzionalmente competente alla nomina del curatore dell'eredità giacente è il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ai sensi dell'art. 528, comma 1, c.c., come modificato dall'art. 145 d.lgs. n. 51/1998. Competente è il tribunale in composizione monocratica.

Quanto alla forma dell'istanza, occorre ricordare che la nomina del curatore dell'eredità giacente appartiene alla sfera della giurisdizione volontaria. Troveranno pertanto applicazione gli artt. 737 ss. (Brama, 47). È da ritenere, perciò, che la nomina del curatore dell'eredità giacente debba essere chiesta con ricorso, ai sensi del citato art. 737. La dottrina, peraltro, concorda nell'ammettere anche l'istanza verbale, muovendo dalla previsione dell'art. 135, comma 3. In tal caso, occorrerà redigere processo verbale, secondo il disposto degli artt. 126. e 44 disp. att.

L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente deve essere corredata dalla prova della morte della persona della cui eredità si tratta.

Quanto alla forma del provvedimento, non v'è dubbio che il giudice adito debba provvedere con decreto: ciò si desume espressamente dall'art. 781, che regola la notificazione del decreto di nomina.

Ai sensi dell'art. 781 il decreto di nomina deve essere nel termine in esso stabilito notificato al curatore da parte della cancelleria. Sempre a cura della cancelleria, inoltre, esso deve essere pubblicato per estratto sul foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni, ai sensi dell'art. 528 c.c., allo scopo di rendere la nomina di pubblico dominio.

Una volta riconosciuto che il procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente soggiace alla disciplina dettata dagli art. 737 ss. sembra necessario ammettere che il provvedimento sia revocabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 742, attraverso l'applicazione della norma di chiusura contenuta nell'art. 742-bis.

In giurisprudenza si è affermato che la dichiarazione di eredità giacente e la conseguente nomina del curatore sono demandate alla competenza funzionale del pretore del mandamento in cui si è aperta la successione. Contro il decreto da lui emanato, argomentando dall'art. 782, è ammesso reclamo allo stesso pretore, al quale è riconosciuta la facoltà, in ogni tempo, di revocare o sostituire il curatore (App. Roma 22 giugno 1955, Rep. Giur. civ., 1955, Successione in genere, n. 29).

Passando alla questione dell'ammissibilità del reclamo contro il provvedimento dichiarativo della giacenza, va ricordato che sulle impugnazioni dei decreti camerali del tribunale in composizione monocratica deve pronunciarsi la corte d'appello (Cass. n. 5274/2006).

Sono legittimati a reclamare coloro che vi abbiano interesse, ossia i soggetti su cui ricadono gli effetti del provvedimento impugnato (Trib. Milano 28 marzo 1961, Giur. it., 1962, I, 2, 500; App. Palermo 24 ottobre 1958, Giur. it., 1959, I, 2, 299).

Contro il provvedimento reso in sede di reclamo non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Vale ricordare un caso in cui, accolto dal tribunale un reclamo contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di cessazione della curatela, lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di revoca del menzionato provvedimento (Cass. n. 3942/1994).

Bibliografia

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