Codice di Procedura Civile art. 793 - Convocazione dei creditori.Convocazione dei creditori. [I]. Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [2899 c.c.], e stabilisce il termine perentorio [153] entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente. InquadramentoLa disposizione in commento va letta in combinato disposto con quella precedente. Presupposta la notificazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti dell'atto contenente la manifestazione di volontà di purgare le ipoteche (art. 2890 c.c.), ed una volta fissate dal presidente del tribunale con il decreto di cui all'art. 792 le modalità di deposito del prezzo, l'acquirente del bene ipotecato deve provvedere al predetto deposito nonché alla presentazione presso la cancelleria del tribunale dei documenti elencati dallo stesso 792, comma 2: ossia il certificato del deposito del prezzo, il titolo di acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario, l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti. Il presidente nomina con decreto il giudice e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, indicando il termine entro il quale l'istante deve notificare il decreto alle altre parti. Con detta notificazione viene istituito il contraddittorio tra le parti interessate. Il termine per la notificazione ai controinteressati dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza è qualificato come perentorio, con conseguente applicazione dell'art. 153. BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ. 1983, II, 703; Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 2, Padova, 2002; Redenti, Diritto processuale civile, IV, Milano, 1957. |