Codice di Procedura Civile art. 795 - Espropriazione.Espropriazione. [I]. Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa [2891, 2898 c.c.], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. [II]. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. [III]. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. [IV]. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. [V]. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione. InquadramentoUna volta intrapreso dall'acquirente del bene ipotecato il procedimento di purgazione dalle ipoteche si aprono due strade, a seconda che i creditori iscritti (o anche i relativi fideiussori) facciano o meno richiesta di espropriazione del bene medesimo (art. 2891). Se non vi è tale richiesta, il procedimento sfocerà, almeno in caso di esito fisiologico, nell'ordinanza che ai sensi dell'art. 794 dispone la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione. Se invece uno dei creditori propone istanza di espropriazione, trova applicazione la disposizione in commento. In forza di essa, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità dell'istanza di espropriazione, dà corso alla vendita all'incanto ai sensi degli artt. 567 ss. Ed infatti, in tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795, il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e ss. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 19305/2013). L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. Il terzo acquirente può aggiudicarsi il bene all'incanto e ha diritto al rimborso contro l'alienante per quanto eccede il prezzo di vendita (art. 2897 c.c.). Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione. Nella fase della distribuzione, si ritiene che il terzo acquirente possa contestare l'esistenza e l'ammontare dei crediti ipotecari ai sensi dell'art. 512 (Montesano, Arieta, 1547). BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ. 1983, II, 703; Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 2, Padova, 2002; Redenti, Diritto processuale civile, IV, Milano, 1957. |