Codice di Procedura Civile art. 808 quater - Interpretazione della convenzione d'arbitrato 1 .

Mauro Di Marzio

Interpretazione della convenzione d'arbitrato1.

[I]. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

[1] Articolo inserito dall'art. 20, d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Inquadramento

All'interpretazione della convenzione di arbitrato, spettante agli arbitri, si applicano in generale le regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 18452/2011; Cass. n. 18917/2004; Cass. n. 562/2001). La violazione di dette regole va specificamente dedotta in sede d'impugnazione del lodo (Cass. n. 14574/2010). Tuttavia, dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di procedere all'interpretazione al di fuori dei limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole contrattuali, sindacabili dal giudice di merito solo per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto o per difetto assoluto di motivazione, venendo in questione l'accertamento della potestas iudicandi degli arbitri (Cass. n. 7649/2007).

In tale contesto, prima dell'introduzione della norma in commento, la giurisprudenza della S.C. (criticata dalla dottrina: v. per tutti Luiso, 2003, 75) ripeteva che il patto compromissorio per arbitrato rituale, comportando un'eccezionale deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovesse essere interpretato restrittivamente (Cass. n. 22841/2007; Cass. n. 8575/2005; Cass. n. 13830/2004; Cass. n. 8910/2010).

L'art. 808-quater, dunque, ha imposto il ribaltamento di tale orientamento (v. Cass. n. 13531/2011, in Riv. arb., 2012, 81, con nota di Comastri, riferita a controversia antecedente alla riforma), nell'ottica del favor arbitrati: perciò, quando le menzionate regole non consentono di pervenire ad un risultato interpretativo univoco, la convenzione d'arbitrato deve essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Identificazione della lite deferita agli arbitri

In mancanza di diversa volontà delle parti, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie riferite a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (Cass. n. 13531/2011, cit., ove si precisa che gli arbitri cui siano state deferite le controversie sull'interpretazione e applicazione del contratto è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione; Cass. n. 28485/2005, che ha ritenuto rientrante nella clausola la controversia relativa all'annullamento del contratto; Cass. n. 1496/2001).

Viceversa, la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter(sull'arbitrato irrituale), introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (Cass. n. 28011/2019, che, nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).

La clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende altresì nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale (Cass. n. 23675/2013).

Per contro la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto (Cass. n. 31350/2022).

Viceversa, l'interpretazione dell'estensione del mandato conferito agli arbitri irrituali, non involgendo una questione di competenza, è riservata al giudice di merito, la cui pronuncia si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 4919/2012; Cass. n. 5549/2004).

Per l'interpretazione della clausola di arbitrato irrituale v. sub art. 808-ter.

Bibliografia

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