Codice di Procedura Civile art. 816 bis - Svolgimento del procedimento 1 .

Mauro Di Marzio

Svolgimento del procedimento1.

[I]. Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

[II]. Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

[III]. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

[1] Articolo inserito dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Inquadramento

L'art. 816-bis, il cui rilievo è centrale nella disciplina dell'arbitrato rituale, pone il principio secondo cui l'arbitrato è un processo convenzionale, che si svolge secondo le regole stabilite dalle parti ovvero dagli arbitri.

Ma può accadere che, quanto al procedimento arbitrale, nulla sia previsto nella convenzione di arbitrato, nel qual caso spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa (Cass. n. 18772/2023).

Gli accordi tra le parti in ordine alle norme da applicare al processo arbitrale (accordi che possano rinviare alla disciplina del codice di procedura civile: Cass. n. 2201/2007) devono risultare da atto scritto, sia esso il compromesso, la clausola compromissoria o un atto separato. È altresì possibile, ai sensi dell'art. 832, che le parti facciano riferimento ai regolamenti di particolari istituzioni arbitrali. L'accordo deve essere anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, ma tale limite temporale, stabilito nell'interesse degli arbitri, che devono poter conoscere le regole procedurali da applicarsi prima di accettare l'incarico, può essere derogato con il loro consenso (Cass. n. 9761/2011).

Nel richiamare l'osservanza del principio del contraddittorio, la norma, introdotta nel 2006, ha recepito il preesistente orientamento della giurisprudenza che poneva l'accento sull'indispensabilità del rispetto del contraddittorio (Cass. n. 787/1999; Cass. n. 20828/2004). L'importanza del principio è confermata dalla previsione di nullità del lodo dettata dall'art. 829, n. 9. A tal fine rileva che le parti siano state poste in condizione di esporre le proprie osservazioni ed istanze, di conoscere tempestivamente le domande e le produzioni istruttorie dell'altra parte, di presentare le proprie richieste istruttorie (Cass. n. 19949/2007). L'osservanza del principio del contraddittorio è inderogabile, avendo esso natura di ordine pubblico, anche nel caso in cui gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare secondo equità ovvero si tratti di arbitrato irrituale (Cass. n. 8540/2000).

La mancata fissazione di un'udienza specificamente di precisazione delle conclusioni, o dell'udienza di discussione, non determina nullità del lodo ove le parti siano state comunque in grado di svolgere le proprie difese (Cass. n. 12453/1999). Per altro verso, l'osservanza del principio del contraddittorio impone agli arbitri, a conclusione dell'istruttoria, di far conoscere alle parti i risultati della medesima e di assegnare un termine per la presentazione delle difese, ivi compreso il deposito di una relazione tecnica di parte in replica alla consulenza d'ufficio (Cass. n. 19949/2007).

Ancora, vìola il principio del contraddittorio la fissazione di termini perentori alle parti per la formulazione delle istanze istruttorie, senza alcuna previsione della loro perentorietà nella convenzione d'arbitrato o in un atto scritto separato e comunque in assenza di una specifica avvertenza al riguardo, con la conseguente decadenza per la parte che incolpevolmente non li abbia rispettati (Cass. n. 1099/2016).

Il principio del contraddittorio può essere derogato ove in tal senso sia concorde la volontà successiva delle parti (Cass. n. 23402/2015, concernente un caso in cui le parti avevano concordato con l'arbitro l'andamento della procedura, la quale: a) si era snodata per più udienze istruttorie; b) aveva visto le parti depositare anche le memorie, senza che le stesse avessero formulato una richiesta di discussione o di fissazione di un termine per il deposito delle conclusionali, accettando che il procedimento passasse in decisione nell'udienza in cui era stato fissato il sopralluogo, alla presenza dei difensori tecnici di ciascuna parte).

I termini stabiliti per il processo arbitrale non sono sottoposti a sospensione feriale, a meno che le parti o gli arbitri non abbiano diversamente disposto (Cass. n. 24866/2008).

Nello stabilire che le parti possano (non debbono) stare in arbitrato per mezzo di difensori, l'art. 816-bisevidenzia l'inapplicabilità dell'art. 83. Ove siano nominati difensori, essi dispongono di poteri assai ampi, estesi a qualunque atto processuale, compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo.

Bibliografia

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