Codice di Procedura Civile art. 831 - Revocazione ed opposizione di terzo 1 .

Mauro Di Marzio

Revocazione ed opposizione di terzo1.

[I]. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

[II]. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

[III]. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

[IV]. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

[1] Articolo sostituito dall'art. 24 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, d.lg. n. 40, cit., le disposizioni «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 23 l. 5 gennaio 1994, n. 25. Il testo anteriore alla riforma recitava: «[I]. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. [II]. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. [III]. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. [IV]. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. [V]. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

Inquadramento

La revocazione è sempre esperibile, nonostante qualsiasi rinuncia, per i motivi indicati ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, ossia per la c.d. revocazione straordinaria. Non è conseguentemente ammessa la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 della medesima disposizione (Cass. n. 8043/1994, ove si esclude che i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 possano essere fatti valere per mezzo della impugnazione per nullità). La previsione normativa è stata oggetto di sospetto di incostituzionalità da parte della dottrina, che ha prospettato soluzioni interpretative tali da comportare l'ammissione della revocazione ordinaria ovvero da ricondurre i motivi previsti ai nn. 4 e 5 entro l'ambito di applicazione dell'art. 829.

La competenza spetta alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, mentre il procedimento è regolato dagli artt. 398 ss. (sicché la domanda di revocazione deve contenere i requisiti previsti da tale norma ha pena di inammissibilità dell'impugnazione rilevabile d'ufficio dal giudice). Ai sensi del comma 3 si osservano i termini e le forme stabilite nel libro secondo

Stabilisce il comma 2 che, qualora i motivi di revocazione vengano ad esistenza nel corso del giudizio di impugnazione per nullità, il termine per la revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato su detta impugnazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, n. 3, 398, comma 2, 827 e 831, in relazione agli artt. 325 e 326 per contrasto con l'art. 3 Cost., non sussistendo la violazione del canone di ragionevolezza nella previsione di termini per la proposizione di un rimedio impugnatorio di carattere straordinario, poiché la straordinarietà del mezzo non significa che lo stesso possa essere proposto in ogni momento e non entro un determinato termine dal momento del verificarsi dell'ipotesi che legittima la proposizione dell'impugnazione straordinaria; si deve, anzi, rilevare che la mancata sottoposizione anche del rimedio straordinario ad un termine, decorrente ragionevolmente dall'atto della cognizione della causa posta a fondamento della stessa impugnazione straordinaria, introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni (Cass. n. 9826/2009).

La sospensione dell'esecuzione del lodo è disciplinata dall'art. 402.

Il lodo è altresì assoggettato a opposizione di terzo nei casi indicati nell'art. 404, il quale disciplina sia l'opposizione ordinaria che quella revocatoria. La competenza è attribuita alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Si osservano anche in questo caso i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Con riguardo ai termini per l'opposizione revocatoria occorre far riferimento agli artt. 325 e 326. Non vi è un termine per la proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria.

La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 407.

La competenza funzionale a conoscere di tutte le impugnazioni esperibili avverso il lodo rituale è ormai attribuita esclusivamente alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, la quale, in caso di contemporanea pendenza, può disporre la riunione nello stesso processo delle impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, sempre che lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Bibliografia

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