Codice di Procedura Civile art. 16 - [Esecuzione forzata] 1 .[Esecuzione forzata]1. [1] Articolo abrogato dall'art. 51 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «[I]. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. [II]. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. [III]. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. [IV]. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore». |