Codice di Procedura Civile art. 257 ter - [Dichiarazioni scritte] 1 .


[Dichiarazioni scritte] 1.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 15 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e abrogato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Il testo recitava: «[I]. La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. [II]. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone».

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