Codice di Procedura Civile art. 312 - [Poteri istruttori del giudice] 1 .[Poteri istruttori del giudice] 1.
[1] Articolo sostituito dall'art. 23 l. 21 novembre 1991, n. 374, e poi abrogato dall'art. 71 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. |