Codice di Procedura Civile art. 410 bis - [Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione] 1 .[Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione] 1.
[1] Articolo abrogato dall'art. 31, l. 4 novembre 2010 n. 183. Il testo recitava: «Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. [II]. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis». L'articolo era stato inserito dall'art. 37 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80. |