Codice di Procedura Civile art. 457 - [Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo] 1 .[Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo]1.
[1] Articolo non più in vigore ad opera dell'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 che ha sostituito l'intero titolo IV. |