Codice di Procedura Civile art. 527 - [Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione] 1 .[Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione] 1.
[1] Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 13 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. L'articolo era già stato sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Il testo, dopo tale modifica, recitava: «[I]. Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525, secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. [II]. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. |