Codice di Procedura Civile art. 55 - [Responsabilità civile del giudice] 1 .


[Responsabilità civile del giudice] 1.

[1] Articolo abrogato dal d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497, in seguito a referendum popolare Il testo recitava: «[I]. Il giudice è civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero. [III] Le ipotesi previste dal numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito».

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