Codice di Procedura Civile art. 76 - [Famiglia reale] 1 .


[Famiglia reale]1.

[1] Previsione superata in seguito alla mutata forma istituzionale dello Stato. Il testo recitava: «Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa».

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