Codice di Procedura Civile art. 800 - [Sentenze arbitrali straniere] 1 .


[Sentenze arbitrali straniere]1.

 

[1] Articolo abrogato dall'art. 24 l. 5 gennaio 1994, n. 25. Il testo recitava: «[I]. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria».

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