Codice di Procedura Civile art. 801 - [Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione] 1 .


[Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione]1.

 

[1] Articolo abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo recitava: «[I]. Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili». V. ora artt. 64 ss. l. n. 218, cit.

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