Codice di Procedura Civile art. 835 - [Lingua dell'arbitrato] 1 .[Lingua dell'arbitrato]1.
[1] L'art. 20 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 d.lg. n. 40, cit., ha abrogato l'articolo. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Se la parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze ». |