Codice di Procedura Civile art. 837 - [Deliberazione del lodo] 1 .


[Deliberazione del lodo]1.

 

[1] L'art. 20 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 d.lg. n. 40, cit., ha abrogato l'articolo. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto».

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