Contributi non versati all'ente previdenziale: rapporto fra procedura concorsuale e appalti pubblici

19 Febbraio 2014

L'intervento del c.d. “Decreto del fare” in tema di DURC non ha sciolto esplicitamente il nodo del rapporto fra procedura concorsuale e disciplina in materia di appalti pubblici.

L'intervento del c.d. “Decreto del fare” in tema di DURC non ha sciolto esplicitamente il nodo del rapporto fra procedura concorsuale e disciplina in materia di appalti pubblici.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.l. 21.6.2013, n. 69, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (ossia amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti), del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'art. 3 cit. trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'art. 3 cit. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
La disposizione sostanzialmente riprende quanto disposto dall

' art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207/10

secondo cui, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa, nei lavori, la Cassa edile.
La scelta di dotare di rango primario la suddetta norma regolamentare di rango primario rafforza la tesi secondo cui, a prescindere dalla situazione in cui versa l'appaltatore (in bonis o meno), le somme dovute agli enti pubblici non partecipano al concorso.
La stazione appaltante “trattiene” e “dispone il pagamento direttamente” all'ente previdenziale o assicurativo. Si tratta di una opzione interpretativa plausibile che, però, è stata recentemente smentita da una pronuncia del Tribunale di Milano che, seppure non illustri i motivi della scelta assunta, reputa che la somma debba essere corrisposta al curatore, così non escludendo il credito dal concorso.
Allo stato, in assenza di una risposta definitiva della giurisprudenza, potrebbe essere opportuno sentire l'ente previdenziale (che è il soggetto davvero interessato, più che il committente che deve pagare e non sa a quale soggetto) o la curatela per comprendere se il predetto ente si sia insinuato al fallimento e con quale esito.

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