Preconcordato e possibilità - introdotta dal “Decreto del Fare” - di abbreviare il termine già concesso
Filippo Lamanna
19 Dicembre 2013
Una delle nuove disposizioni introdotte dal “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013) e inserita nell'art. 161, comma 8, l.fall., da un lato chiama il tribunale ad imporre al debitore gli obblighi informativi periodici, anche relativi all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, e, dall'altro, attribuisce al Tribunale la possibilità di abbreviare il termine da esso anteriormente fissato quando risulti che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano
Una delle nuove disposizioni introdotte dal “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013) e inserita nell'art. 161, comma 8, l.fall., da un lato chiama il tribunale ad imporre al debitore gli obblighi informativi periodici, anche relativi all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, e, dall'altro, attribuisce al Tribunale la possibilità di abbreviare il termine da esso anteriormente fissato quando risulti che l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano. La norma, come si vede, ha omesso qualunque riferimento all'accordo; essa, cioè, non ha previsto espressamente né un obbligo informativo quanto all'attività compiuta ai fini della predisposizione di un accordo, né la possibilità di abbreviare il termine quando l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione di quest'ultimo. Da qui, dunque, l'astratta possibilità che qualcuno sostenga che, ai fini della predetta norma, l'abbreviazione del termine possa disporsi solo in relazione alla mancata predisposizione di una proposta e di un piano di concordato. Si tratterebbe, però, di una lettura logicamente incongrua. Anche la nuova disposizione, infatti, appare semplicemente mal formulata, poiché – com'è evidente - non avrebbe senso abbreviare il termine quando, pur essendo l'attività compiuta dal debitore manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, essa fosse invece idonea alla predisposizione di un accordo, costituente legittima alternativa lasciata alla discrezionalità del debitore. Il silenzio serbato in tal caso dalla norma su tale possibile alternativa è dunque frutto di una mera dimenticanza del legislatore. Si potrebbe non dimeno obiettare, sotto un diverso punto di vista, che, alla luce della nuova disposizione, sia comunque divenuto vincolante l'eventuale impegno che il debitore, proponendo la domanda di preconcordato, avesse assunto sua sponte sbilanciandosi verso questa o quella scelta, nel senso che, ove avesse preannunciato l'intenzione di depositare una successiva proposta definitiva di concordato, il Tribunale dovrebbe considerarsi legittimato ad abbreviare il termine quando l'attività compiuta dal debitore fosse manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, senza dover valutare la sua eventuale idoneità alla predisposizione di un accordo, restando irrilevante un ripensamento (ormai tardivo) verso tale seconda direzione; e, di converso, ove il debitore avesse preannunciato l'intenzione di depositare una successiva domanda di omologa di accordi, il Tribunale dovrebbe considerarsi parimenti legittimato ad abbreviare il termine quando l'attività compiuta dal debitore fosse manifestamente inidonea alla predisposizione dell'accordo, senza dover valutare in tal caso la sua eventuale idoneità alla predisposizione di una proposta e di un piano di concordato. Anche tale obiezione, però, sarebbe logicamente inaccettabile. Infatti il Tribunale, prima di provvedere, deve comunque sentire il debitore (oltre che il commissario, se nominato), e questi ben può dimostrare di aver compiuto un'attività idonea in un senso o nell'altro, pur avendo prima preannunciato una scelta opposta. Non avrebbe senso, dunque, negare rilevanza all'attività idonea a predisporre, alternativamente, o una proposta e un piano di concordato, o un accordo, quando la stessa norma facoltizza il debitore a mutare avviso. Dunque è ragionevole concludere che il Tribunale possa abbreviare il termine solo se l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea sia alla predisposizione della proposta e del piano, sia alla predisposizione di un accordo.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.