Il procedimento di liquidazione del patrimonio: altra importante novità del Decreto Sviluppo-bis

16 Dicembre 2013

La procedura di liquidazione del patrimonio è probabilmente la novità maggiore contenuta nel Decreto Sviluppo bis ed è anche quella che ha un retroterra storico maggiormente consolidato, giacchè con la procedura collettiva di liquidazione dei beni del soggetto sovraindebitato si realizza la ottocentesca aspirazione ad introdurre anche nel nostro ordinamento, allo stesso modo di quanto già accade in altri ordinamenti di civiltà affine, la disciplina del cosiddetto “fallimento civile”, ossia del fallimento del soggetto per altro verso escluso dalla generale procedura fallimentare.

La procedura di liquidazione del patrimonio è probabilmente la novità maggiore contenuta nel Decreto Sviluppo bis ed è anche quella che ha un retroterra storico maggiormente consolidato, giacchè con la procedura collettiva di liquidazione dei beni del soggetto sovraindebitato si realizza la ottocentesca aspirazione ad introdurre anche nel nostro ordinamento, allo stesso modo di quanto già accade in altri ordinamenti di civiltà affine, la disciplina del cosiddetto “fallimento civile”, ossia del fallimento del soggetto per altro verso escluso dalla generale procedura fallimentare.
La liquidazione, infatti, ha natura concorsuale e collettiva. Le fasi in cui si articola la procedura di liquidazione sono quelle tipiche della procedura fallimentare.
Vi è una fase di apertura che può essere o su domanda dell'interessato o per attività di conversione - nei casi previsti dalla legge - delle precedenti procedure in questa procedura di liquidazione. Vi è la nomina del liquidatore, ossia di un soggetto che ha la responsabilità di gestire e realizzare l'attività di liquidazione. Vi è un'attività di liquidazione la quale è formalizzata in un programma di liquidazione, ma sono anche previste le classiche fasi della inventariazione dei beni, della realizzazione dello stato passivo e poi ovviamente della liquidazione dei beni medesimi. Non è espressamente stabilita un'ulteriore fase, quella del riparto, ma la stessa è nella natura delle cose, in quanto dalla liquidazione i proventi dovranno essere distribuiti secondo le regole operanti del concorso ai creditori con titolo o causa anteriori all'apertura della procedura di liquidazione.
La novità quindi è estremamente rilevante, tanto più se consideriamo che nell'ambito della procedura di liquidazione è anche prevista la possibilità di addivenire, qualora si rispettino le condizioni di legge, al beneficio della esdebitazione e quindi della liberazione da parte del sovraindebitato dei residui debiti che in qualche misura dovessero altrimenti permanere all'esito della procedura. Ecco che comprendiamo non solo l'efficacia della procedura di liquidazione, ma anche la sua modernità, perché è conforme alle legislazioni più avanzate che siano previste delle possibilità di esdebitazione per quei debitori che hanno tenuto dei comportamenti positivi nel corso della procedura e hanno cercato, per quanto fosse loro possibile e consentito, di soddisfare i legittimi interesse dei creditori. La procedura di esdebitazione consente il recupero del soggetto sul mercato e, sotto il profilo delle possibili ricadute pratiche, è facile prevedere una fortissima concorrenza di questa soluzione liquidatoria rispetto alle ordinarie procedure individuali, non fosse altro perché in queste ultime, invece, la via della esdebitazione non è al momento in alcun modo prevista.

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