Il piano del consumatore è una procedura di carattere concorsuale. Il piano, infatti, una volta omologato, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori concorsuali esattamente come accade nell'accordo di sovraindebitamento e nelle procedure concorsuali.
La caratteristica fondamentale del piano del consumatore, che nonostante il nome è una procedura concorsuale fondata su una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento articolata sulla base di un piano di composizione del debito da cui prende il nome l'intera procedura, è che non è prevista l'approvazione della proposta da parte dei creditori.
Nel caso del piano del consumatore non sono previste maggioranze per l'approvazione della proposta. È invece prevista una decisione del giudice sulla proposta, e sarà dunque il tribunale a decidere sulla omologazione della proposta. Dal canto loro i creditori potranno soltanto, qualora non condividessero la proposta, impugnare la composizione della crisi da sovraindebitamento che da quella proposta si origina, opponendosi alla omologazione della proposta medesima. Come si vede, in questo caso abbiamo pur sempre una struttura di procedura concorsuale giacchè la proposta omologata vincola tutti i creditori. Non abbiamo però una procedura concorsuale di carattere deliberativo giacchè non è richiesta nessuna approvazione o deliberazione della proposta da parte dei creditori. Abbiamo invece una figura peculiare che in letteratura è nota come “concordato coattivo” e che viene ripresa in una legge molto importante, la legge Prodi bis sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi . Si tratta di una fattispecie di concordato amministrativo, ove alla proposta non segue mai la deliberazione dei creditori ma un vaglio del tribunale. I creditori che ritenessero di opporsi alla proposta potrebbero farlo impugnando la proposta opponendosi all'omologazione. In tal modo, dunque, la proposta non è minimamente approvata dai creditori e in questo senso il concordato è definito con uno strano ossimoro: concordato sì,ma coattivo, che sarebbe quasi come dire “concordato non concordato”.
È da rilevare inoltre che nel D.L. Sviluppo-bis, introducendosi la disciplina del consumatore, è contenuta anche una definizione di consumatore, tratta dal diritto contrattuale dei consumi benché la disciplina contrattualistica qui non sia rilevante.
Per consumatore deve intendersi colui che abbia contratto le obbligazioni che tenta oggi di comporre nella sua proposta di superamento della crisi per ragioni estranee all'attività economica eventualmente svolta. Se noi interpretassimo letteralmente questa disposizione, dovremmo ritenere che l'indebitamento privato potrebbe essere trattato in un piano del consumatore quand'anche fosse riferito ad un soggetto economico, ma nella stessa l. n. 3/12 per il soggetto esercente attività economica è comunque prevista la procedura dell'accordo e non la procedura del piano del consumatore. Ora, atteso che nell'ambito dello stesso soggetto non è possibile realizzare una separazione patrimoniale ai fini della responsabilità, dobbiamo sicuramente concludere che per il soggetto che eserciti un'attività economica, qualunque sia la ragione del sovraindebitamento, fosse essa anche privata, dovremmo sempre aderire alla via dell'accordo di risanamento e non del piano del consumatore. E si consideri che tra le due figure vi è una grande differenza essendo l'accordo di ristrutturazione dei debiti una procedura concordataria a contenuto deliberativo, quindi approvata dai creditori; mentre il piano del consumatore è una procedura concordataria a natura coattiva che viene approvata non dai creditori, ma, salva l'opposizione di questi ultimi, dal tribunale.