Sovraindebitamento: la riscrittura della procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti già presente nella normativa

10 Dicembre 2013

L'accordo di ristrutturazione dei debiti, così denominato nella legge sul sovraindebitamento in evidente analogia con l'istituto disciplinato dall'art. 182-bis l. fall., in realtà non è un accordo di ristrutturazione, nel senso che non è disciplinato come contratto. È invece disciplinato come vera e propria procedura di insolvenza a carattere concorsuale.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti, così denominato nella legge sul sovraindebitamento in evidente analogia con l'istituto disciplinato dall'art. 182-bis l. fall., in realtà non è un accordo di ristrutturazione, nel senso che non è disciplinato come contratto. È invece disciplinato come vera e propria procedura di insolvenza a carattere concorsuale.
Questa è una grandissima e significativa novità rispetto alla iniziale conformazione della l. n. 3/12 che prevedeva un vero accordo di ristrutturazione dei debiti tra sovraindebitato e suoi creditori. L'iniziale formulazione della legge prevedeva la possibilità di proporre ai creditori da parte del debitore un accordo di ristrutturazione che avrebbe vincolato secondo il generale principio posto dall'art. 1372 c.c., da un lato il debitore e, dall'altro, i creditori aderenti all'accordo. Quell'accordo invece avrebbe lasciato intatte le posizioni dei creditori estranei, cioè dei creditori che non avessero inteso aderire all'accordo medesimo. Ed è infatti questa la struttura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti prevista nell'art. 182-bis l. fall. che proprio a seguito della riforma del D.L. Sviluppo bis dispone che i diritti dei creditori estranei debbano essere tutelati, avendo testualmente stabilito che i crediti non transatti debbano essere pagati integralmente. Nel nostro caso, invece, qualora la proposta del sovraindebitato raggiunga il 60% della massa dei crediti di consenso, può essere assoggettata ad omologazione e, se omologata, si determinerà una composizione del debito che resterà vincolante per tutti i creditori, non solo per coloro che hanno aderito alla proposta, ma per tutti quelli con causa o titolo anteriore alla presentazione della proposta medesima, ossia per tutti creditori concorsuali.
Una precisazione estremamente importante è che in realtà il nostro accordo di ristrutturazione dei debiti è una vera e propria procedura concorsuale giacché solo nel caso delle procedure concorsuali la delibazione di una maggioranza di creditori è tale da vincolare con la sua forza l'intero ceto creditorio. E una conferma della natura strettamente concorsuale di questo procedimento è nel trattamento dei creditori prelatizi, che è del tutto sovrapponibile nella sua sostanza al trattamento già noto nel caso dei concordati preventivo e fallimentare.
La natura concorsuale dell'accordo del sovraindebitato impone che nel piano di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento e nella proposta che sulla base di quel piano si realizza nei confronti dei creditori sia prevista la parità di trattamento di tutti i chirografari fatta salva la possibilità di racchiuderli in classi omogenee e la necessità che siano salvaguardate le prerogative dei creditori prelatizi.
Queste sono nell'accordo del sovraindebitato, cosi come nei concordati, condizioni di ammissibilità della proposta che il giudice deve delibare d'ufficio al suo primo esame della prospettazione di soluzione della crisi da sovraindebitamento che il debitore presenta con la sua domanda.

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