Nel concordato preventivo, l'art. 182-quinquies l. fall. consente il pagamento dei crediti anteriori per “prestazioni di beni o servizi”. Una considerazione della formula legislativa alla luce della normativa, anche speciale, che regola il fenomeno impresa apre ad un'interpretazione in senso lato della disposizione: l'ambito applicativo coincide con le prestazioni di dare e fare e il discrimen ai fini della autorizzazione è presidiato dal criterio funzionale della prosecuzione dell'impresa e della migliore soddisfazione dei creditori.
Nel concordato preventivo con continuità aziendale l'art. 182-quinquies l. fall. consente il pagamento dei crediti anteriori per “prestazioni di beni o servizi” che risultino “essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”. A tal fine è richiesta l'autorizzazione del Tribunale, previa attestazione della sussistenza dei requisiti da parte di professionista qualificato in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l. fall.
La formula legislativa “prestazioni di beni o servizi” ha sollevato un dibattito sull'ambito oggettivo della disciplina, con particolare riferimento ai dipendenti i cui crediti non sarebbero riconducibili alla fattispecie “prestazioni di servizi” (vedi Trib. Modena, 15 dicembre 2012).
Va immediatamente rilevato che la formula non ha precedenti specifici nella disciplina del concordato preventivo. Per converso ai “beni e servizi” fa espresso riferimento l'art. 2082 c.c. che detta la nozione di “imprenditore”, applicabile anche a quello commerciale, soggetto alla normativa concorsuale. Ancorché, secondo l'impostazione tradizionale, l'appalto configuri il contratto tipico dell'attività di impresa, l'art. 2082 c.c. non menziona tra i risultati di quest'ultima le “opere”, che invece sono espressamente indicate nell'art. 1655 c.c. tra le obbligazioni al cui compimento si può impegnare (unitamente ai “servizi”) l'appaltatore. Se nessun dubbio sorge sul fatto che la nozione di servizio ex art. 2082 c.c. sia tale da comprendere anche le opere è, altresì, vero che il distinguo operato nell'art. 1655 c.c. potrebbe portare a dubitare che i crediti derivanti dal compimento di opere siano suscettibili di autorizzazione ex art. 182-quinquies l. fall..
La polisemia dei termine “servizi” risulta ancora più evidente ove si consideri la normativa di derivazione comunitaria, in primis il Codice degli appalti pubblici, che distingue i “lavori” dai “servizi” propriamente detti oltre a qualificare come “forniture” i prodotti/beni (art. 3).
Merita, ancora, sottolineare come alla categoria dei “servizi” il d.lgs. n. 163/2006 riconduca anche quelli “di ricerca e sviluppo” o “di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili”, i “servizi attinenti all'architettura e ingegneria” (allegato II A) nonché i “servizi legali” e i “servizi sanitari e sociali” (allegato II B) ai quali sono ricondotte anche le prestazioni di opera intellettuale e quelle delle professioni c.d. protette, che - stando alla normativa civilistica - non sarebbero qualificabili come “servizi” e, conseguentemente, potrebbero essere insuscettibili di autorizzazione ex art. 182-quinquies l. fall.
In questo quadro, una considerazione dell'espressione “prestazioni di beni e servizi” alla luce delle diverse normative, anche speciali, che regolano il fenomeno impresa dovrebbe aprire ad un'interpretazione in senso lato dell'ambito applicativo dell'art. 182-quinquies l. fall., facendolo coincidere con le prestazioni di dare e fare.
È del resto difficile sostenere che il pagamento dei crediti anteriori maturati per l'attività di analisi chimiche sia autorizzabile nel caso in cui il debitore abbia affidato in outsourcing l'attività ad un'impresa, mentre non lo sarebbe nel caso in cui la medesima attività fosse svolta da un professionista iscritto all'albo. Una tale differenza di trattamento non sembra possa trovare giustificazione nella diversa qualificazione che la medesima prestazione riceve nelle normative di settore. Ciò in quanto la norma dell'art. 182-quinquies l. fall. non è preordinata a tutelare il soggetto erogante/creditore, ma a favorire il buon esito della procedura (prosecuzione dell'impresa e migliore soddisfazione dei creditori).
Rispetto a questa superiore finalità il regime normativo dell'obbligazione e/o del creditore, per un verso, è indifferente e, per altro verso, potenzialmente in grado di compromettere il criterio funzionale, che deve, normativamente, presidiare il discrimen - ai fini della autorizzazione - tra le prestazione di beni e di servizi i cui crediti possono essere pagati, anche quando anteriori all'apertura della procedura, in quanto utili alla stessa.