La Legge n. 221/2012 (di conversione del c.d. Decreto Sviluppo-bis) ha introdotto significative novità nella normativa concorsuale ed in particolare sul tema delle comunicazioni previste dalla medesima normativa.
In sintesi, la norma prevede che:
- entro 10 giorni dalla nomina, il Curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, la propria PEC;
- il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 l. fall. all'indirizzo PEC dei creditori o tramite raccomandata A/R nel caso in cui gli stessi creditori non siano in possesso di PEC;
- in ogni caso il Curatore con la comunicazione ex art. 92 l. fall. informa i creditori sull'indirizzo PEC della procedura;
- ciascun creditore deve trasmettere il proprio indirizzo PEC per le successive comunicazioni;
- il curatore deve avvisare i creditori che le domande di ammissione al passivo o di rivendica possono essere presentate esclusivamente tramite trasmissione a tale indirizzo PEC della procedura.
Sulla base di quanto successivamente disposto al comma 2-bis dell'art. 17 D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) i Curatori delle procedure fallimentari pendenti alla data del 19 dicembre 2012, nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012 risultava già effettuato l'invio dell'avviso ex art. 92 l. fall., sono stati tenuti a comunicare, entro il previsto termine del 30 giugno 2013, l'indirizzo PEC a tutti i creditori iscritti nel passivo delle stesse, invitandoli a trasmettere entro tre mesi dal ricevimento di detta comunicazione, gli indirizzi PEC ove intendono ricevere le future comunicazioni ed avvisandoli inoltre che, in caso di omessa indicazione, tutte le comunicazioni, a partire dal 1° novembre 2013, saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Lo stesso obbligo è stato posto a carico dei Commissari giudiziali (e non dei liquidatori giudiziali) per i concordati preventivi pendenti, oltre che dei commissari delle amministrazioni straordinarie e dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative.
In relazione alle normative sopra citate, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 3383 del 5 giugno 2013, ha chiarito che la struttura competente destinataria delle comunicazioni è la Direzione provinciale preposta all'espletamento degli adempimenti che la normativa di riferimento pone a carico dei creditori, individuabile sulla base del domicilio fiscale del soggetto sottoposto a procedura concorsuale alla data di apertura della stessa e non la Direzione generale.