Giudizio di fattibilità e procedure di sovraindebitamento

01 Luglio 2013

Un utile esercizio sulla logica del giudizio di fattibilità può essere svolto con riguardo alle procedure di sovraindebitamento, spesso richiamate dalla giurisprudenza nelle argomentazioni dirette a sostenere la tesi sull'esercizio di ufficio del potere di controllo della fattibilità del piano di risanamento.

Un utile esercizio sulla logica del giudizio di fattibilità può essere svolto con riguardo alle procedure di sovraindebitamento, spesso richiamate dalla giurisprudenza nelle argomentazioni dirette a sostenere la tesi sull'esercizio di ufficio del potere di controllo della fattibilità del piano di risanamento.
Il legislatore ha stabilito da un lato (cfr. art. 12, comma 2, l. n. 3/2012) che nei cosiddetti “accordi” (ma in realtà procedure concorsuali: cfr. Di Marzio, Speciale D.L. Sviluppo-bis - Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento, in IlFallimentarista) sul sovraindebitamento il giudice debba limitarsi a controllare la idoneità dell'accordo a consentire il pagamento di taluni crediti (crediti impignorabili e tributi di rilevanza comunitaria); dall'altro lato (cfr. art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012) che nel cosiddetto piano del consumatore il giudice debba verificare, inoltre, la fattibilità dello stesso.
Dunque, come emerge già dalla espressione testuale, soltanto nel secondo caso e non anche nel primo il giudice verifica di ufficio la fattibilità del piano.
Inoltre, che tale giudizio sia escluso in caso di “accordi” risulta dallo spazio del controllo in tale evenienza riservato al giudice: essendo tale controllo limitato alla sostenibilità dell'accordo con riferimento soltanto all'adempimento di determinati crediti (e non, pertanto, di tutti i crediti interessati dall'“accordo”).
Se ci interroghiamo sulla ragione sistematica di tale differenza, la scorgiamo facilmente nel diverso ruolo assunto dai creditori nella decisione sulle due diverse procedure concorsuali di sovraindebitamento in esame.
Il cosiddetto “accordo” è sottoposto alla deliberazione maggioritaria dei creditori concorsuali: che votano la proposta per deciderne la approvazione. La natura del procedimento è dunque a) concordataria, b) deliberativa.
Il cosiddetto piano del consumatore integra invece una fattispecie di concordato coattivo (cfr. ancora il lavoro sopra citato). In tale procedura il contributo dei creditori si esplica non nella approvazione del piano, fase non contemplata nella legge, ma nella eventuale opposizione alla omologazione del piano medesimo.
Nel primo caso la proposta del creditore è approvata dai creditori; nel secondo caso la proposta del consumatore è approvata dal tribunale. Poiché in tale ultimo caso non vi è una preventiva deliberazione dei creditori concorsuali sulla fattibilità del piano, questa essenziale caratteristica è vagliata infatti d'ufficio dal giudice.
La regola che possiamo dedurne è dunque la seguente: giudica la fattibilità chi ha il potere di approvare la proposta del debitore.
Si conferma pertanto anche nella materia del sovraindebitamento un generale riparto nelle competenze per il giudizio sulla fattibilità: spettante ai creditori che acconsentono all'accordo (così nei piani attestati di risanamento e di ristrutturazione dei debiti) o che deliberano a maggioranza sulla proposta del debitore (così nel concordato preventivo e nell'accordo sul sovraindebitamento); e spettante invece al giudice soltanto quando su tale aspetto non è previsto un preventivo giudizio dei creditori (così nel piano del consumatore).
Anche all'esito di questa breve riflessione appare confermato che il giudizio di fattibilità spetti in generale ai creditori, essendo riservato al giudice nei soli casi previsti dalla legge. Il che ben si comprende considerando come la fattibilità del piano involge essenzialmente la ponderazione di un rischio economico (e infatti la c.d. “fattibilità giuridica” in nulla si distingue dal ponderato esame sulle condizioni di ammissibilità della proposta, che in effetti nulla hanno a che fare con il significato proprio di fattibilità).

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