La scadenza immediata delle obbligazioni e l’obbligo inderogabile di pagare gli interessi sui crediti privilegiati

Filippo Lamanna
23 Maggio 2013

Capita talora di leggere domande di concordato preventivo in cui (inammissibilmente) o si omette di conteggiare gli interessi relativi ai crediti privilegiati, o si prevede espressamente che essi non debbano essere pagati, o si prevede addirittura la prosecuzione delle rateizzazioni di debiti ipotecari pregressi o una nuova rateizzazione degli stessi.

Capita talora di leggere domande di concordato preventivo in cui (inammissibilmente) o si omette di conteggiare gli interessi relativi ai crediti privilegiati, o si prevede espressamente che essi non debbano essere pagati, o si prevede addirittura la prosecuzione delle rateizzazioni di debiti ipotecari pregressi o una nuova rateizzazione degli stessi.
È bene fare al riguardo un po' di chiarezza.
L'art. 169 l. fall. testualmente statuisce che, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato (ivi compresa, dunque, anche la domanda di concordato cd. con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall.), si applicano, tra gli altri, anche gli artt. 55 e 59 l. fall.
Tali norme, com'è noto, prevedono un'anticipata scadenza dei debiti - rispettivamente - pecuniari e non pecuniari; l'art. 55, inoltre, consente il decorso degli interessi convenzionali o legali per tutta la durata della procedura sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, sospendendo solo quelli relativi ai crediti chirografari.
Posta allora l'applicabilità di tali norme anche nel concordato preventivo, ne consegue che al momento di deposito della relativa domanda, qualunque sia la tipologia di concordato proposta, le obbligazioni pregresse scadono e gli interessi si sospendono solo se relativi a crediti chirografari, mentre quelli relativi ai crediti muniti di prelazione proseguono nei limiti fissati dagli artt. 54 e 55 l.fall.
Pertanto sbaglia il debitore che, avendo ad es. in corso un mutuo ipotecario, pensa che sia possibile proporre ed indicare nel piano la continuazione della rateizzazione originaria (come da pregresso piano di ammortamento). In realtà il suddetto debito scade e va pagato - in linea di massima - immediatamente. Allo stesso modo, non è possibile proporre un nuovo piano di ammortamento di tale credito per non pagarlo subito, con l'idea che tale proposta possa considerarsi valida alla sola condizione che sia approvata dai creditori in sede di votazione. Infatti il creditore ipotecario non ha diritto di voto e non diviene legittimato a votare sol perché il debitore voglia costringerlo a subire un trattamento deteriore rispetto a quello (inderogabile) previsto a suo favore dagli artt. 160, comma 2, e 177, commi 2 e 3, l.fall..
Pertanto il debitore può ristrutturare i debiti con un certo riscadenziamento solo se sono chirografari, e non se privilegiati-ipotecari.
Rispetto a questi ultimi il pagamento dovrà avvenire immediatamente, salvo che in tre casi:
a) quando tra debitore e creditore sia intercorso un patto extra-concordatario specificamente destinato a regolare le modalità di pagamento nel nuovo senso voluto dalle parti;
b) quando il bene oggetto della prelazione sia oggetto di programmata liquidazione, poiché allora il pagamento avverrà con il riparto da attuare immediatamente dopo l'intervenuto incasso del prezzo (in tal caso occorrerà calcolare gli interessi con riferimento alla presumibile data in cui il pagamento avverrà);
c) quando sia possibile fruire della cd. moratoria (comunque non maggiore di un anno), ossia in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis l. fall.) relativamente a crediti garantiti da beni dei quali non sia prevista la liquidazione.
Con riferimento a quest'ultimo caso è forse utile anche precisare:
- che gli interessi (salvi ovviamente eventuali accordi speciali extra-concordatari che siano intervenuti inter partes) sono comunque dovuti (ma, beninteso: solo quelli compensativi commisurati al tasso legale, mentre gli altri sono preclusi dall'operare stesso della moratoria) anche se il relativo pagamento resta (solo provvisoriamente) sospeso per il periodo di durata della moratoria; il loro pagamento dovrà avvenire dunque insieme al capitale alla scadenza della moratoria:
- che il debitore non può mai proporre ed ottenere una moratoria superiore all'anno (salvi ovviamente eventuali accordi speciali extra-concordatari che siano intervenuti inter partes), nemmeno ipotizzando che su tale proposta i creditori con prelazione si esprimano con il voto (infatti il creditore privilegiato, che non vota perché ontologicamente indifferente alle sorti del concordato, non può perdere le sue prerogative per unilaterale iniziativa del debitore, né per un voto espresso a maggioranza da altri soggetti);
- che non è parimenti possibile (dovendo escludersi anche in tal caso che il divieto sia aggirabile con l'ammissione al voto) effettuare il pagamento dei privilegiati con mezzi diversi dal denaro (salvi ancora una volta eventuali accordi speciali extra-concordatari che siano intervenuti inter partes).
Quanto agli interessi, è opportuno ulteriormente puntualizzare che in qualunque tipo di concordato preventivo (salva la ripetuta ipotesi di accordi speciali extra-concordatari intervenuti inter partes) è possibile escludere solo quelli relativi ai creditori chirografari (che anzi, ex se, in tale procedura non decorrono, ovvero restano “sospesi”), ma mai quelli che andranno a maturare sui crediti muniti di prelazione, nemmeno ipotizzando che su tale proposta i creditori con prelazione si esprimano con il voto .

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