Nella recentissima sentenza n. 8533/2013 la Corte di cassazione, decidendo sulla natura del credito vantato nel fallimento dal professionista che aveva in precedenza assistito il debitore nella presentazione della domanda di concordato preventivo, ha affermato il carattere prededucibile della pretesa.
L'argomentazione si svolge, in premessa, ricordando come ai sensi dell'art.111 comma 2 l. fall. sono prededucibili i crediti sorti in funzione (o in occasione) di una procedura concorsuale; nel prosieguo rilevando che il credito del professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di concordato preventivo deve necessariamente ritenersi sorto in funzione di una procedura concorsuale: la procedura di concordato preventivo; in conclusione desumendo che il credito del professionista deve pertanto ritenersi in prededuzione.
Svolto tale sillogismo, osserva la Corte che non sarebbe condivisibile la giurisprudenza di merito secondo cui, atteso il disposto dell'art. 182-quater, comma 4, l. fall. (oggi abrogato, ma all'epoca dei fatti ancora in vigore) la prededucibilità potrebbe riconoscersi esclusivamente al credito del professionista che attesta il piano aziendale.
Non ritiene infatti la Corte fondato il ragionamento secondo cui, poiché la norma citata stabilisce la prededucibilità del credito del professionista attestatore del piano aziendale posto a base di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, al ricorrere di precise e più restrittive condizioni (consistenti nella autorizzazione rilasciata dal tribunale), evidentemente per qualsiasi altro credito di natura professionale la prededuzione dovrebbe essere esclusa.
Osserva la Corte come tale interpretazione, da un lato, trascurerebbe l'intenzione del legislatore - trasparente nel disposto dell'art. 111, l. fall. - di favorire la pratica di accordi di ristrutturazione e di concordati preventivi; dall'altro lato, sarebbe in contrasto con la lettera dell'art. 111 cit., che non limita in alcun modo il carattere della prededucibilità con riguardo ai crediti di natura professionale.
Infine, la Corte ritiene opportuno di precisare come la intervenuta abrogazione dell'art. 182-quater, comma 4, l. fall. renderebbe la questione superata nei fatti.
Se il risultato finale della decisione in punto di interpretazione dell'art. 111, per quanto opinabile, appare condivisibile; non sembra invece parimenti condivisibile l'argomentazione su cui la stessa si fonda.
La questione è infatti affrontata con esclusivo riferimento alla regola generale dell'art. 111, comma 2, l. fall. e accantonando del tutto la norma dell'articolo 182-quater, comma 4, l. fall. che, per come detto, all'epoca dei fatti era ancora in vigore. Questo modo di procedere disattende un canone interpretativo fondamentale, sicuramente prevalente rispetto al criterio letterale e al criterio della volontà del legislatore. Si tratta del canone della interpretazione sistematica, secondo cui le singole disposizioni di una legge non vanno mai interpretate l'una separatamente dall'altra, bensì ciascuna nel generale contesto in cui si trova ad essere. Soltanto in tal modo è infatti possibile cogliere l'effettiva razionalità della legge, risolvendo soddisfacentemente possibili conflitti di norme.
Se infatti la Corte avesse svolto il proprio ragionamento prendendo le mosse dall'art. 182-quater l. fall. nella versione all'epoca in vigore, avrebbe organizzato il proprio sillogismo in questo modo: premesso che la regola è la non prededucibilità dei crediti e invece l'eccezione la prededucibilità (la quale opera infatti nei soli casi previsti dalla legge); premesso inoltre che, secondo l'art. 182-quater, comma 4, l. fall., ha natura prededucibile il credito per la prestazione professionale svolta dall'attestatore del piano concordatario o del piano posto a base di un accordo di ristrutturazione alla condizione che il Tribunale la riconosca nel decreto di ammissione o l'accordo sia omologato; tanto premesso, per conclusione deve ritenersi che non hanno natura prededucibile tutti gli altri crediti, anche di natura professionale, sorti in funzione della presentazione della proposta di accordo o della domanda di concordato (fatta eccezione per i crediti da finanziamento in quanto pur essi contemplati nell'art. 182-quater l. fall.).
Qualora invece si fosse prestata attenzione alla necessità dell'interpretazione sistematica tenendo in conto entrambe le norme in rilievo, sarebbe stato conseguente concludere sempre nello stesso senso.
Infatti, a fronte della generale prededucibilità eccezionalmente affermata nell'art. 111, comma 2 l. fall., per tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, per quanto concerne i crediti sorti in funzione di un concordato preventivo, l'art. 182-quater, comma 4, l. fall. dichiara(va) la prededucibilità del credito professionale dell'attestatore. Per conseguenza, l'espresso riconoscimento della natura prededucibile di uno specifico credito professionale al ricorrere di determinate condizioni, unitamente alla regola generale della prededucibilità per tutti i crediti funzionali, impone(va) una delle seguenti conclusioni alternative:
a) tutti i crediti professionali e funzionali, fatta eccezione per il credito dell'attestatore, sono prededucibili secondo le favorevoli condizioni dell'art. 111, comma 2 l. fall. (ossia purchè siano funzionali); invece il credito dell'attestatore, sempre funzionale alla procedura, è prededucibile soltanto al ricorrere delle ulteriori condizioni stabilite nell'art. 182-quater, comma 4, l.f. (cosicché mentre per tutti i crediti professionali la funzionalità è condizione necessaria e sufficiente per la prededuzione, invece per il credito dell'attestatore essa è condizione necessaria, ma non sufficiente);
b) poiché la legge dichiara prededucibile soltanto il credito dell'attestatore, evidentemente esclude la prededucibilità di tutti gli altri crediti professionali.
La conclusione sub a) sarebbe palesemente irrazionale, non essendo possibile spiegare perché mai il credito del professionista indipendente che attesta il piano debba subire un trattamento deteriore rispetto al credito del professionista che ha lavorato nell'esclusivo interesse del debitore.
Sarebbe dunque razionale la conclusione sub b), la quale premia il contributo del professionista che ha lavorato anche nell'interesse dei creditori concorsuali.
Oggi l'intervenuta abrogazione dell'art. 182-quater, comma 4, l. fall. deve indurre ad una diversa conclusione. Infatti la materia resta disciplinata esclusivamente dall'articolo 111, comma 2, l. fall., cosicché diventa sottoscrivibile l'argomentazione svolta in sentenza a sostegno della prededucibilità dei crediti funzionali al concordato preventivo e dunque anche dei crediti di natura professionale.
Per quanto poi concerne i casi come quello in esame, da decidersi anche in considerazione della norma oggi abrogata, ma all'epoca dei fatti ancora in vigore, la decisione a cui è giunta la Corte di cassazione dovrebbe fondarsi su una argomentazione che valorizzi la dinamica evolutiva dell'ordinamento.
Potrebbe infatti sostenersi che, essendo oggi acclarata la volontà del legislatore di estendere la prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. a tutti i crediti non derivanti da finanziamento (per i quali ultimi vale infatti ancora la disciplina rigorosa stabilita nell'art. 182-quater l. fall.), a tale conclusione potrebbe anche giungersi con riguardo ai crediti professionali sorti precedentemente alla abrogazione della speciale disciplina per il credito dell'attestatore. Si tratterebbe tuttavia di una interpretazione evolutiva, che dovrebbe essere dichiarata come tale.
Ciò posto, a chi si domandasse dove sia la utilità del nostro discorso, potrebbe farsi notare quanto segue.
Primo. La dialettica tra l'art. 111, comma 2, l. fall. e l'art. 182-quater l. fall. sopra accennata resta intatta per i crediti da finanziamento (per i quali vale non la prima norma di carattere generale, bensì la seconda norma di carattere speciale).
Secondo. Potrebbe farsi notare come la decisione a cui è giunta la Corte nella sentenza in esame, pur essendo in astratto condivisibile, è chiaramente opinabile (fondandosi sulla fragile base della interpretazione evolutiva).
Terzo (ma, al primo posto per decisività). Potrebbe farsi richiamo ai preziosi vantaggi della discussione razionale: della quale è sempre conveniente rinnovare, come abbiamo cercato di fare, l'esercizio.