Ammortizzatori sociali, con il nuovo anno nuove regole

28 Gennaio 2013

L'arrivo del nuovo anno porta nuove regole per l'intervento degli ammortizzatori sociali. Ripercorriamo in sintesi le vecchie regole e analizziamo le nuove disposizioni.

L'arrivo del nuovo anno porta nuove regole per l'intervento degli ammortizzatori sociali. Ripercorriamo in sintesi le vecchie regole e analizziamo le nuove disposizioni.

L'arrivo del nuovo anno segna l'esordio di nuove e importanti regole per gli ammortizzatori sociali, che interesseranno anche Curatori e Commissari.
La “Legge Fornero”, il “Decreto Sviluppo” e la “legge di stabilità 2013hanno introdotto nuovi e diversi ammortizzatori sociali e/o rimodulato le modalità di intervento di quelli già esistenti.
Addirittura, con la legge di stabilità si è intervenuti su aspetti della Legge Fornero che non avevano ancora - rationae temporis - trovato concreta attuazione.
Analizziamo brevemente le regole valide fino al 31 dicembre 2012, con particolare riferimento alla disciplina applicabile alle procedure concorsuali.
Il sistema degli ammortizzatori sociali prevedeva l'intervento della integrazione ordinaria, per le società in bonis, fino ad un massimo di n. 52 settimane e, successivamente, nel caso di prosecuzione e/o aggravamento dello stato di crisi, la possibilità di intervento della cassa integrazione straordinaria.
Essenzialmente riservata ai settori industriali, anche se nel corso degli ultimi anni si era già visto un progressivo allargamento ad altri settori, con finanziamenti ad hoc generalmente previsti dalle leggi “finanziariedi fine anno, l'intervento di cassa prevedeva, al termine, la collocazione in mobilità dei lavoratori, che garantiva al lavoratore interessato un reddito di circa l'80% con un tetto massimo (attualmente poco al di sotto dei 1.200 Euro).
Per quanto maggiormente ci riguarda, l'intervento della Cassa integrazione straordinaria era altresì previsto anche per le procedure concorsuali, con durata massima di 12 mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi, in presenza di “ fondate prospettive di continuazione …” e “previa relazione del Commissario/Curatore approvata dal Giudice Delegato” (ai sensi , rispettivamente, dell'art. 3, commi 1 e 2, della L. 223/91).
L'arrivo del nuovo anno porta nuove regole; viene innanzitutto previsto l'allargamento del campo di applicazione delle cassa integrazione straordinaria, che viene estesa in maniera definitiva:
a) alle imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti, sia pure (cosa non nota nemmeno a tutti gli operatori del settore) svolgenti determinate attività;
b) alle agenzie di viaggio con più di cinquanta dipendenti;
c) alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) alle imprese del trasporto aereo e a quelle del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti.
Nell'ambito della tutela del reddito per l'ipotesi di disoccupazione involontaria viene introdotto un nuovo ammortizzatore denominato Assicurazione Sociale per l'impiego (Aspi), che, progressivamente, cancellerà l'indennità di mobilità e la disoccupazione ordinaria. La durata del nuovo istituto sarà un po' più lunga di quanto attualmente previsto per la disoccupazione ordinaria, ma molto più breve rispetto alla mobilità: il trattamento potrà arrivare fino ad un massimo di 18 mesi contro un limite massimo di 36 (48 per il Sud) della vecchia mobilità. Con riferimento all'età anagrafica, l'Aspi durerà 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e 18 se si superano i 55 anni di età.
L'eliminazione della vecchia mobilità avverrà integralmente solo a far data dal 1 gennaio 2017 e, nel frattempo, sopravviverà un periodo di transizione, caratterizzato dalla progressiva riduzione della durata dell'intervento.
Per quanto riguarda il finanziamento dell'Aspi, al di là del finanziamento in costanza di rapporto, è previsto dall'art. 2, commi 31-35, un contributo, a decorrere dal 1 gennaio 2013, corrisposto dal datore di lavoro: nei casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro (e quindi forse anche le Curatele) sono tenuti al versamento di un contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, commisurato al “massimale mensile di Aspi”, fissato allo stato attuale nell'importo rivalutabile di 1.119,32 Euro, con applicazione dell'aliquota del 41% (e non più del 50%, come inizialmente previsto nella Legge Fornero).
Una novità importante, prevista dalla legge di Stabilità 2013 che interviene quindi sulla legge Fornero ancor prima che questa abbia trovato concreta attuazione, riguarda il pagamento del ticket: il predetto versamento dovrà avvenire sempre, e ciò indipendentemente dal requisito contributivo maturato dal lavoratore.
In concreto ciò significa che il pagamento del contributo è dovuto indipendentemente dal fatto che il lavoratore che ha perso il posto di lavoro abbia maturato i requisiti contributivi per l'ASPI (2 anni di assicurazione e un anno di contribuzione nei due anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
La concreta attuazione di tutto questo affastellamento di norme porta a conclusioni di non facile comprensione.
Ipotizziamo che il Curatore debba procedere ad un licenziamento nei confronti della forza lavoro presente in azienda (anche all'esito di un'eventuale procedura di cigs, già richiesta ex art. 3 L. 223/91)
Egli dovrà:
- compiere innanzitutto un'attenta valutazione circa l'entità della forza lavoro presente:
i) nell'ipotesi di forza lavoro inferiore a 15, potrà procedere all'intimazione del licenziamento, e sia nel caso di imprese industriali che commerciali, sarà tenuto al pagamento ASPI;
ii) nell'ipotesi di forza lavoro superiore a 15, procederà all'apertura della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 l. 223/91, e nell'ipotesi di forza lavoro avente diritto al trattamento cigs (inquadramento industriale e per le imprese sopra richiamate) non pagherà il ticket Aspi; e ciò sino al 31 dicembre 2016, perché fino a quella data vale l'esimente prevista dall'art. 3, comma 2, della L. 223/91;
iii) nell'ipotesi in cui si debba procedere al licenziamento di una forza lavoro superiore a 15, ma inferiore a 50 nel settore commerciale, dovrà attivare la procedura di licenziamento collettivo e pagare il ticket ASPI.
La concessione in deroga.
E' del tutto evidente che il dichiarato obiettivo della riforma, e cioè “una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone”, non viene centrato, se non in minima parte.
A conferma di quanto sopra, l'intervento per la cassa in deroga è confermato dall'art. 2, comma 64, della L. 92/2012 ancora per gli anni 2013-2016, sia all'evidente scopo di ammorbidire, nei limiti del possibile, i pesanti effetti della crisi economica che attanaglia il nostro Paese, sia per consentire la messa a regime del nuovo sistema dei fondi di solidarietà bilaterali, che saranno finalizzati a tutelare il reddito dei lavoratori sospesi nei settori attualmente esclusi dal campo di applicazione delle Casse.
Per gli effetti concreti nei confronti delle procedure concorsuali sia consentito il rimando all'altro nostro recentissimo intervento in questo stesso portale.

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