Concordato in bianco, effetti protettivi e sindacato "preventivo" del Tribunale

Cesare Cavallini
03 Dicembre 2012

Dubbi e perplessità, riprendendo l'acuto spunto di Luciano Panzani (Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione: prime questioni, del 18.10.2012), sorgono sull'esercizio (o, meglio, sul mancato esercizio) dei poteri del giudice in merito alla domanda di concordato preventivo c.d. «in bianco», a ragione degli effetti importanti che una tale tipologia di domanda produce ex lege a favore del debitore proponente e solo indirettamente (e, non di rado, eventualmente) a favore dei creditori.

Dubbi e perplessità, riprendendo l'acuto spunto di Luciano Panzani (Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione: prime questioni, del 18.10.2012), sorgono sull'esercizio (o, meglio, sul mancato esercizio) dei poteri del giudice in merito alla domanda di concordato preventivo c.d. «in bianco», a ragione degli effetti importanti che una tale tipologia di domanda produce ex lege a favore del debitore proponente e solo indirettamente (e, non di rado, eventualmente) a favore dei creditori.
A tacer dell'asimmetria che si nota prima facie con la produzione degli effetti a seguito del deposito di una domanda di c.p. contenente un piano vero e proprio, se si seguono i primi orientamenti della prassi - che fanno leva sul tenore letterale dell'art. 161 l. fall. - sembra evincersi uno iato comunque evidente, e a non remoto rischio di «strumentalizzazione» del nuovo istituto, tra:
1) gli effetti incisivi prodotti a favore del debitore, anche e soprattutto in situazioni di concordato preventivo puramente dilatorio e
2) l'effettiva tutela dei creditori (tutti, in questa fase), verso i quali, è pur sempre bene rammentare, è preordinato ogni istituto regolato dalla legge fallimentare.
In questa fase di formazione della prassi e di potenziali «accorgimenti» normativi, che da questa possono efficacemente trarre alimento, sarebbe forse opportuno pensare che l'orientamento in via di formazione circa il deposito di un piano di ristrutturazione/risanamento/liquidazione, seppur provvisorio e a grandi linee debba essere presentato, su istanza del Tribunale, anche e solo per la «giustificazione» degli effetti protettivi del patrimonio del debitore, soprattutto nell'ottica del concordato con continuità, che si vengono a manifestare a seguito del deposito della domanda di c.p. «in bianco».
Nessun obbligo preventivo verrebbe a porsi in capo al debitore che opta per la domanda «in bianco», sia chiaro; ma una riserva a parte judicis di chiedere il deposito delle linee generali del piano potrebbe essere previsto, o ritenersi congruo in via di formazione della prassi, subordinatamente ad una prudente valutazione del Tribunale che si ritiene insoddisfatto dal flusso di informazioni periodiche cui è comunque onerato il debitore nei confronti innanzi tutto dei creditori. Ai quali, ribadisco, la lex concursus rimane o dovrebbe rimanere sempre preordinata.
E sarà proprio la prassi a stabilire il quomodo tale richiesta del Tribunale possa essere posta nell'assenza, in questa fase della procedura, del ruolo del commissario giudiziale.

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