Speciale D.L. Sviluppo - La problematica “non” applicazione del “Decreto sviluppo” ai concordati preventivi già pendenti

12 Settembre 2012

Il D.L. 22 giugno 2012, n, 83 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, pubblicata sulla G.U. l'11 agosto, ha introdotto nuove modifiche alla legge fallimentare. Sull'entrata in vigore della legge il comma 3 dell'art. 33 del citato D.L. specifica che, contrariamente a quanto riguarda le disposizioni dell'intero decreto, per cui è prevista l'entrata in vigore il girono successivo alla sua pubblicazione, le norme che modificano la legge fallimentare si applicheranno ai procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti “introdotti” dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di risanamento elaborati successivamente a detto termine. Pertanto, siccome la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12 agosto 2012), le norme in materia fallimentare avranno efficacia per concordati e accordi presentati a partire dall'11 settembre 2012.

Il D.L. 22 giugno 2012, n, 83 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, pubblicata sulla G.U. l'11 agosto, ha introdotto nuove modifiche alla legge fallimentare. Sull'entrata in vigore della legge il comma 3 dell'art. 33 del citato D.L. specifica che, contrariamente a quanto riguarda le disposizioni dell'intero decreto, per cui è prevista l'entrata in vigore il girono successivo alla sua pubblicazione, le norme che modificano la legge fallimentare si applicheranno ai procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti “introdotti” dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di risanamento elaborati successivamente a detto termine. Pertanto, siccome la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12 agosto 2012), le norme in materia fallimentare avranno efficacia per concordati e accordi presentati a partire dall'11 settembre 2012.
La norma non contiene specifiche disposizioni transitorie per le procedure pendenti, contrariamente a quanto avvenne con le precedenti riforme di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e al D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, per quanto anche tali norme non avessero fornito indicazioni chiare ed inequivocabili, tanto da rendere necessario uno sforzo interpretativo da parte della giurisprudenza in ordine alla loro corretta applicazione sulle procedure pendenti.
La totale assenza di norme transitorie provocherà probabilmente maggiori dubbi, specie con riguardo ai concordati preventivi non ancora omologati.
Occorre in particolare considerare che la riforma, a fronte di un maggiore rigore riguardante la disciplina delle attestazioni, che prevede una definizione delle cause d'incompatibilità dell'asseveratore e l'introduzione del reato di “False attestazioni e relazioni”, ha introdotto molte facilitazioni a favore del buon esito del concordato preventivo tutte sbilanciate a favore del debitore ricorrente.
La mancata applicazione di tali facilitazioni ai procedimenti pendenti determinerebbe pertanto inique disparità di trattamento.
L'art. 168 introduce l'inibizione ad iniziare e proseguire azioni individuali anche cautelari oltre che esecutive sul patrimonio del debitore, e con l'ultimo comma rende inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti al pubblicazione del ricorso.
L'art. 169-bis, al primo comma, regola i contratti in corso di esecuzione con possibilità di scioglierli o sospenderli e con la previsione che il credito dell'indennizzo sia concorsuale e non prededucibile.
L'art. 178, al quarto comma, offre invece l'opportunità di maggiore rilevanza che consiste nel modificare radicalmente il meccanismo di voto nel concordato preventivo uniformandolo a quello previsto per il concordato fallimentare. In sostanza i voti non espressi avranno l'effetto del voto a favore che è l'esatto contrario di quanto avviene con la norma attualmente in vigore.
In assenza di norme transitorie si porrà dunque il problema dell'applicabilità di tali misure di favore per i concordati preventivi non ancora omologati. Probabilmente non è possibile sfuggire alla sopra citata previsione che considera applicabili le nuove norme solo ai procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti “introdotti” dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di risanamento elaborati successivamente a detto termine.
Ritengo quindi, che debba nei vari casi valutarsi la convenienza a ritirare i ricorsi già depositati per ripresentarli con le necessarie ed opportune modifiche dopo il 10 settembre, che è la data a partire dalla quale la riforma entrerà in vigore a tutti gli effetti.
Si tratta sicuramente di un mezzo artificioso, forse poco elegante, ma comunque legittimo e che si giustifica dinanzi alla disparità di trattamento che si verrà a creare con l'entrata in vigore della novella. A mali estremi …..

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