Accordi di ristrutturazione e società in perdita sistematica: applicabilità della disciplina delle società di comodo
Alessandro Solidoro
03 Agosto 2012
Con provvedimento direttoriale n. 87956 dell'11 giugno 2012, l' Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove esimenti per le c.d. società di comodo in perdita sistematica, ovvero per società ed enti che, ai sensi dell' art. 2, comma 36-decies, D.L. 13/08/2011 n. 138 (convertito con modificazioni nella L. 14.9.2011, n. 148), presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi o, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell'art. 30 della L. 23/12/1994, n. 724.
Con provvedimento direttoriale n. 87956 dell'11 giugno 2012, l' Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove esimenti per le c.d. società di comodo in perdita sistematica, ovvero per società ed enti che, ai sensi dell'art. 2, comma 36-decies, D.L. 13/08/2011 n. 138 (convertito con modificazioni nella L. 14.9.2011, n. 148), presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi o, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell'art. 30 della L. 23/12/1994, n. 724.
Il summenzionato provvedimento individua determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare automaticamente le disposizioni sulle società di comodo ex art. 30 L. n. 724/1994 senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello disapplicativo. Di particolare rilievo è la disposizione contenuta all'art. 1.1, lett. b), del provvedimento dell'11/06/2012, con cui vengono automaticamente escluse dall'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica le “società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del T.U.I.R. ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime”. Occorre evidenziare che detta disposizione, come previsto all'art. 1.4, sostituisce altresì la lettera b) del paragrafo 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/02/2008, n. 23681, il quale estendeva per analogia l'esimente di cui al comma 1, n. 3, art. 30 L. n. 724/1994 in tema di società non operative anche alle società “in stato di fallimento, in liquidazione coatta amministrativa e a quelle interessate da procedure di liquidazione giudiziaria. La nuova causa di esclusione aggiunge alle ipotesi già individuate in via interpretativa, le società in concordato preventivo”. Occorre tuttavia segnalare che l'art. 101, comma 5, T.U.I.R. è stato modificato dall' art. 33, comma 5, del Decreto Sviluppo (D.L. 22/06/2012, n. 83), in base al quale sono deducibili le perdite su crediti “se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' art. 182-bis l. fall.”. Posto che l'art. 101, comma 5, T.U.I.R. nella versione novellata indica separatamente le procedure concorsuali dagli accordi di ristrutturazione del debito, si pone il tema se la disapplicazione automatica della normativa sulle società di comodo in perdita sistematica avvenga, in senso letterale, nel solo caso di procedure concorsuali, oppure avvenga, in senso sostanziale, anche per le società sottoposte ad accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.. Considerato che detta procedura è accomunata alle altre dalla presenza dell' autorità giudiziaria che ne controlla, seppure secondo modalità diverse, lo svolgimento, e che dunque mal si presterebbe al perfezionamento di manovre elusive, è ragionevole ritenere applicabile l'esimente introdotta all'art. 1.1, lett. b) del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 anche alle società che abbiano omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell' art. 182-bis l. fall.
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