Omologazione del concordato preventivo con imposta di registro in misura fissa

07 Maggio 2012

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi sul corretto regime di tassazione da applicare al decreto di omologa emesso da un tribunale fallimentare, stabilendo che i decreti di omologazione dei concordati con garanzia e dei concordati con cessione dei beni devono essere ricondotti nel campo di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi sul corretto regime di tassazione da applicare al decreto di omologa emesso da un tribunale fallimentare, stabilendo che i decreti di omologazione dei concordati con garanzia e dei concordati con cessione dei beni devono essere ricondotti nel campo di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Con la Risoluzione n. 27/E del 26.3.2012, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale degli atti giudiziari, con particolare riferimento all'omologazione del concordato preventivo.
Con il nuovo provvedimento muta la posizione adottata nella risoluzione n. 28/E del 31.1.2008, nella quale era stato affermato che il decreto di omologa del concordato preventivo, avendo natura di atto costitutivo (in quanto non si limita al mero controllo formale, ma dà luogo ad una nuova situazione oggettiva di natura patrimoniale), esigerebbe l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. In tale contesto era stato posto l'accento proprio sul fatto che dal decreto di omologa del concordato deriva per il debitore una nuova obbligazione, ovvero l'attuazione del piano concordatario, che come tale avrebbe dovuto essere tassata con l'aliquota proporzionale (art. 8 Tariffa, lettera b, parte I, Tur).
Al contrario, la S. Corte di Cassazione (Cass. n. 10352/2007 e n. 19141/2010) ha statuito che il decreto di omologa del concordato preventivo si risolve in una semplice attività di controllo rispetto a quanto previsto nel patto concordatario, non producendo effetti traslativi e comportando, dunque, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Questa tesi è stata sposata – appunto - anche dalla risoluzione n. 27/E del 26.3.2012, che fa un passo indietro rispetto alla precedente posizione e sottolinea come alla registrazione dei decreti di omologazione dei concordati, sia con garanzia che con cessione dei beni, vada applicata l'imposta di registro in misura fissa (art. 8, lettera g, Tariffa, parte I, Tur), in mancanza di un effetto traslativo dei beni dell'imprenditore sottoposto a procedura concordataria. L'effetto traslativo non ha luogo in quanto, dopo l'omologazione e sino al momento dell'effettiva alienazione, i beni del debitore rimangono di sua proprietà, benchè assoggettati a un vincolo di destinazione al quale non possono essere sottratti.
Unica eccezione è rappresentata dal concordato con cessione di beni all'assuntore, nel quale l'atto giudiziario di omologa assume natura immediatamente traslativa e per questo deve essere tassato con l'aliquota propria dei beni oggetto di trasferimento (art. 8, lettera a, Tariffa, parte I, Tur).

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