Il controllo del giudice in sede di omologa dell’accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento

23 Aprile 2012

La recente l. 3/2012 ha, finalmente, introdotto in via definitiva un procedimento per la composizione del sovraindebitamento riguardante gli imprenditori non fallibili o i debitori non imprenditori. Momento fondamentale e delicato rimane quello dell'omologa dell'accordo da parte del Tribunale.

La recente l. 3/2012 ha, finalmente, introdotto in via definitiva un procedimento per la composizione del sovraindebitamento riguardante gli imprenditori non fallibili o i debitori non imprenditori. Momento fondamentale e delicato rimane quello dell'omologa dell'accordo da parte del Tribunale.

La nuova disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, in gran parte echeggiando, anche se non in modo pedissequo, gli accordi di ristrutturazione, lascia un ampio margine all'autonomia privata, incentrando la composizione della crisi su un accordo tra debitore e creditore, con l'intervento di un nuovo attore fondamentale, e cioè gli organismi di composizione della crisi (O.C.C.).
Nell'ambito della procedura, l'intervento giurisdizionale si esprime in due, fondamentali, momenti. Il primo è costituito dalla concessione della misura di protezione prevista dall'art. 10, con la quale si assiste - in virtù del mero deposito della proposta di accordo - al blocco complessivo delle azioni esecutive e conservative, ed all'acquisto di diritti di prelazione per un periodo di 120 giorni al massimo.
Il secondo momento è, invece, quello dell'omologa, nel quale il tribunale (in composizione monocratica) è chiamato ad un vaglio complessivo dell'accordo ed alla decisione sulle "eventuali contestazioni". In merito a tale passaggio fondamentale sembra possibile ritenere, con buon fondamento, che il controllo del tribunale: a) abbia lo stesso contenuto indipendentemente o meno dalla presenza di contestazioni (assimilabili alle opposizioni previste contro l'omologa dell'accordo di ristrutturazione); b) si estenda al merito della proposta, e non sia quindi ristretto ad un mero controllo di legittimità, sia pure sostanziale.
A queste conclusioni si ritiene di pervenire sulla base di almeno due considerazioni.
In primo luogo vi è da tener presente che il soggetto investito del compito di esprimere la valutazione di fattibilità del piano (e cioè l' O.C.C.) è lo stesso soggetto che, in base all'art. 17, è chiamato a collaborare con il debitore nella formulazione della proposta, suggerendo eventuali modifiche. Ci si trova, quindi, di fronte ad un'entità che, per quanto istituzionalizzata nella sua strutturazione, viene comunque a svolgere un duplice compito e può finire per valutare il proprio stesso operato, attestando la fattibilità di un piano che essa stessa ha contribuito a formare, e perdendo, conseguentemente, quella sia pure minima terzietà che caratterizza l'attestazione del professionista nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione.
In secondo luogo, costituisce particolare di assoluta rilevanza il fatto che (art. 8) il piano possa contemplare la moratoria fino a un anno nel pagamento anche dei creditori estranei all'accordo, la cui sfera soggettiva viene, conseguentemente, comunque coinvolta dall'iniziativa del debitore; e ciò a maggior ragione qualora in futuro si accedesse alla tesi secondo cui questa moratoria comporta anche il congelamento nella produzione degli interessi sulle obbligazioni.
Se a questi due fondamentali profili si aggiungono l'estrema deformalizzazione della procedura (si pensi solo alle modalità assolutamente libere di raccolta delle adesioni), e l'operatività del meccanismo di moratoria post omologa di tutte le azioni esecutive e conservative per un periodo di un anno, la necessità di bilanciare questi profili con una adeguata tutela degli interessi dei creditori estranei e, nel complesso, di tutti i terzi interessati anche indirettamente della procedura, giustifica l'attribuzione al tribunale di un necessario controllo di merito ad ampio spettro. Un controllo che sia svincolato dalla presenza o meno di opposizioni (le quali, al più, potranno ampliare l'ambito cognitivo del giudice) e che possa sovrapporre in totale autonomia il proprio giudizio di fattibilità a quello già formulato dall' O.C.C.

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