Al fine di contrastare comportamenti fraudolenti in materia di IVA, nonché le forme di evasione di maggior rilevanza, l'art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78, ha introdotto lo “spesometro”, ovvero l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
L'ambito di applicazione è codificato nelle sue linee generali nell'art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78, che rinvia all' Agenzia delle Entrate in ordine a modalità e termini di applicazione.
Con il provvedimento direttoriale del 22/12/2010, n. 184182 è stata colmata ogni eventuale lacuna, stabilendosi che sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA, compresi i curatori fallimentari, che effettuano operazioni “rilevanti ai fini IVA”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo non inferiore a € 3.000,00 (per le operazioni fatturate) o € 3.600,00 (per le operazioni non fatturate).
Tuttavia, il primo periodo di applicazione di tale adempimento ha evidenziato l' eccessiva onerosità per l' individuazione della soglia di € 3.000,00, oltretutto fonte di incertezza in caso di contratti tra loro collegati, operazioni con corrispettivo periodico determinato e forniture continuative.
Per tali ragioni, con l'art. 2, comma 6, del D.L. 2/3/2012, n. 16 è stato modificato l'art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78, configurandosi due distinte modalità per l'adempimento della comunicazione telematica delle operazioni IVA, in ragione della sussistenza o meno dell'obbligo di emissione della fattura.
In caso di obbligo di emissione della fattura, la soglia minima di € 3.000,00 è stata eliminata e deve invece essere trasmesso, per ciascun cliente e fornitore, l' importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, con riferimento non più alla singola operazione, ma all'ammontare complessivo realizzato nel periodo di imposta con ciascuna controparte.
Parallelamente, per le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione, resta in vigore il meccanismo originario e quindi la trasmissione solo in caso di superamento della soglia di € 3.600,00.
Restano tuttavia dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza delle modifiche, atteso che il D.L. 16/2012 si limita ad innestare le descritte novità “a decorrere dal 1° gennaio 2012”.
Sul punto, due sono le possibili chiavi di lettura.
La prima, favorevole al contribuente, secondo cui la decorrenza si riferisce alla data di trasmissione della comunicazione (la nuova normativa si applicherebbe dunque anche alla comunicazione da presentarsi entro il 30/4/2012 e quindi anche alle operazioni compiute nel 2011).
L'altra, al contrario, farebbe riferimento alla data di effettuazione dell'operazione (la nuova normativa si applicherebbe esclusivamente alle operazioni compiute nel 2012).
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, nella scheda informativa dedicata a tale adempimento, afferma che: “Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni IVA con importo pari o superiore a € 3.000,00”.
Salvo future differenti indicazioni, per il periodo di imposta 2011, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30/4/2012 e dovrà avere ad oggetto le operazioni di importo superiore a € 3.000,00, se fatturate, o di importo superiore a € 3.600,00, se non fatturate e rese o ricevute a partire dall' 1/7/2011.