DURC e surrogazione legale nel credito dell’appaltatore
Francesco Vignoli
29 Marzo 2012
L'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) prescrive che “ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva”.
L'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) prescrive che “ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva”. L'art. 4, comma 2, del regolamento al codice, approvato con il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, rubricato “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore”, dispone che “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto…direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa, nei lavori, la cassa edile”. Qualora, dopo la segnalata inadempienza compiuta dalla società appaltatrice, questa fallisca, a quale soggetto dovrà essere corrisposto il pagamento da parte della stazione appaltante? Verosimilmente il Curatore invocherà le regole della concorsualità, sostenendo che è compito della Curatela raccogliere l'attivo e distribuirlo, una volta accertato lo stato passivo, vagliate dal Giudice Delegato le domande di ammissione. L'esistenza di un debito previdenziale non può pregiudicare la procedura concorsuale nel realizzo dell'attivo. A seguito della dichiarazione di fallimento verrebbe meno ogni impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, spettando agli enti previdenziali insinuarsi al passivo per il recupero del loro credito. La soluzione non sembra persuadere del tutto. Dal combinato disposto della disciplina legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, emerge infatti una disciplina di dettaglio che sembra introdurre una surrogazione legale dell'ente previdenziale e assistenziale nel credito dell'appaltatore. Tale surrogazione si perfeziona probabilmente con il rilascio del DURC, dunque prima del fallimento, la cui sopravvenuta dichiarazione non sembra avere effetto caducatorio. Di conseguenza risulterebbe indifferente che la società debitrice sia in bonis o coinvolta in una procedura concorsuale. La disciplina, infatti, pare imporre un comportamento alla stazione appaltante consistente nel diretto versamento del dovuto agli enti previdenziali, a prescindere dall'evento giuridico del fallimento.
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