Legittimazione attiva ad insinuarsi per le quote di TFR destinate alla previdenza integrativa

21 Marzo 2012

Il Tribunale di Treviso individua il lavoratore quale soggetto legittimato all'insinuazione nello stato passivo per le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

Il Tribunale di Treviso individua il lavoratore quale soggetto legittimato all'insinuazione nello stato passivo per le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

Con un decreto emesso il 16 gennaio 2012, il Tribunale di Treviso ha accolto l'opposizione di un lavoratore che si era insinuato per la quota di TFR trattenuta e non versata dal datore di lavoro, poi fallito, e che il G.D., in sede di verifica del passivo, aveva ritenuto di competenza del Fondo complementare di categoria.
Il Tribunale di Treviso, nella succinta, ma condivisibile motivazione, ha precisato:
- “che lo stesso legislatore all'art. 1, comma 2, n. 8 della L. 243/04 ha riconosciuto ai fondi pensione ed ai propri iscritti la contitolarità del diritto alla contribuzione”;
- “che deve essere comunque salvaguardato il diritto del lavoratore alla integrità della retribuzione che, diversamente, potrebbe risultare compromesso dall'eventuale inerzia del Fondo”;
- “che il rischio di duplicazioni di pagamento può essere evitato attraverso l'attività del curatore, soggetto terzo su cui incombe l'onere di coordinare le richieste del lavoratore e quelle dell'ente previdenziale”.
La decisione del Tribunale poggia dunque sulla riconosciuta contitolarità del diritto tra lavoratore e Fondo, che consentirebbe ad entrambi la legittimazione all'insinuazione al passivo delle somme omesse.
La pronuncia del Collegio trevigiano risolve altresì brillantemente il problema del doppio pagamento (in ipotesi di insinuazione da parte di entrambi i titolari del diritto), demandando al Curatore l'onere di verifica all'atto del riparto.
In effetti, le problematiche connesse alla gestione del TFR nelle procedure concorsuali successivamente all'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, fanno risaltare in tutta evidenza la carenza di norme per una disciplina compiuta delle fattispecie che astrattamente potrebbero verificarsi.
L'attuale normativa, infatti, non stabilisce in maniera chiara e precisa la titolarità del diritto alla contribuzione.
In realtà la Legge Delega n. 243/2004 prevedeva l'attribuzione al Fondo pensione della contitolarità con l'iscritto del diritto alla contribuzione e la legittimazione dei Fondi Pensione stessi a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto l'omessa contribuzione.
Il D.Lgs. n. 252/2005 nulla ha però disposto in merito; da qui la complessità della questione, che trova anche forte risalto in conseguenza della pressocchè completa inerzia dei Fondi pensione, foriera di gravi danni a scapito del lavoratore.
Nell'auspicio di un definitivo intervento da parte del Legislatore, che dovrebbe riguardare l'intera disciplina dei fondi complementari e del fondo di tesoreria INPS in relazione alle procedure concorsuali, anche in relazione ai temi trattati dalla circ. Inps n. 23/2008, la decisione del Tribunale di Treviso costituisce comunque una buona base di partenza per tutti gli attori (Giudici Delegati, Curatori, Consulenti e OO.SS) che quotidianamente si confrontano con i temi dell'omesso pagamento del TFR e delle omissioni contributive nella previdenza complementare.

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